Il personale delle Agenzie fiscali, nell'adempimento del servizio, ispira la sua condotta all'osservanza dei principi di legalita', imparzialita' e buon andamento e dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e delle regole contenute nei contratti, nel rispetto della autonomia tecnica che gli e' propria.
Il personale esercita i propri compiti e funzioni nell'ambito del sistema di responsabilita' e competenze definito dalle disposizioni di legge, di regolamento e per l'assolvimento delle funzioni istituzionali demandate all'agenzia di appartenenza.
Il dipendente non e' tenuto ad eseguire un ordine o ad attuare un atto direttivo emanati da soggetto non competente o non legittimato; in tali casi, il dipendente deve dare immediata comunicazione dell'ordine o dell'atto direttivo ricevuti al superiore gerarchico o al sovraordinato in senso funzionale.
Il dipendente salvaguarda l'immagine e la credibilita' dell'Agenzia di appartenenza e delle funzioni istituzionali a questa demandate, evitando ogni possibile condizionamento nell'attivita' di servizio.
Il dipendente si astiene dall'intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti economici o di affari con i contribuenti con i quali ha contatti per ragioni di lavoro.
Il dipendente evita le attivita' che possono condurre a conflitti di interesse con l'Agenzia di appartenenza e che possono interferire con la sua capacita' di adottare decisioni imparziali.