DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

((Regolamento recante disposizioni per garantire l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 71, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.))

Numero 18 Anno 2002 GU 27.02.2002 Codice 002G0036

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-16;18

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento definisce i principi diretti a garantire indipendenza e autonomia tecniche delle attivita' svolte dal personale delle Agenzie fiscali, fermi restando i doveri e le tutele stabilite dalla normativa primaria e secondaria generale e di settore, nonche' dai contratti di lavoro.


Le agenzie assicurano, in concertazione con le OO.SS. rappresentative, nelle forme e nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale le condizioni organizzative e di funzionamento dei servizi necessarie per il rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento e emanano disposizioni attuative.


Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 2

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Comma 1

Condizioni di organizzazione e funzionamento

Comma 2

Le agenzie fiscali, al fine di promuovere le condizioni per la piena autonomia professionale dei dipendenti, assicurano una adeguata attivita' di formazione ed aggiornamento permanente, nonche' un ambiente di lavoro e gli strumenti tecnici idonei.


I programmi di formazione devono assicurare, anche attraverso la periodica verifica dei risultati, il costante aggiornamento del personale in relazione all'evoluzione della normativa, della tecnologia e ai programmi di attivita' posti in essere dall'Agenzia, anche al fine della valorizzazione delle professionalita' acquisite.


Le agenzie forniscono gli strumenti necessari per l'autonomia professionale dei dipendenti anche garantendo agli stessi la disponibilita' di tecnologie informatiche e telematiche, con l'idonea formazione per ottimali livelli di conoscenza dell'uso delle stesse, e le condizioni di lavoro, con la disponibilita' dei beni, infrastrutture e servizi, necessari per il migliore svolgimento dell'attivita' lavorativa ad esse connessa.


Le Agenzie istituiscono forme di monitoraggio degli eventuali casi di molestie o comportamenti lesivi della dignita' e professionalita' dei dipendenti, precostituendo ogni utile rimedio per prevenirli e reprimerli.


Art. 3

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Comma 1

Indipendenza e autonomia tecniche del personale

Comma 2

Il personale delle Agenzie fiscali, nell'adempimento del servizio, ispira la sua condotta all'osservanza dei principi di legalita', imparzialita' e buon andamento e dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e delle regole contenute nei contratti, nel rispetto della autonomia tecnica che gli e' propria.


Il personale esercita i propri compiti e funzioni nell'ambito del sistema di responsabilita' e competenze definito dalle disposizioni di legge, di regolamento e per l'assolvimento delle funzioni istituzionali demandate all'agenzia di appartenenza.


Il dipendente non e' tenuto ad eseguire un ordine o ad attuare un atto direttivo emanati da soggetto non competente o non legittimato; in tali casi, il dipendente deve dare immediata comunicazione dell'ordine o dell'atto direttivo ricevuti al superiore gerarchico o al sovraordinato in senso funzionale.


Il dipendente salvaguarda l'immagine e la credibilita' dell'Agenzia di appartenenza e delle funzioni istituzionali a questa demandate, evitando ogni possibile condizionamento nell'attivita' di servizio.


Il dipendente si astiene dall'intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti economici o di affari con i contribuenti con i quali ha contatti per ragioni di lavoro.


Il dipendente evita le attivita' che possono condurre a conflitti di interesse con l'Agenzia di appartenenza e che possono interferire con la sua capacita' di adottare decisioni imparziali.


Art. 4

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Comma 1

Incompatibilita' e conflitto di interessi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in materia di incompatibilita' e di cumulo di impieghi, il personale delle agenzie fiscali non svolge attivita' o prestazioni che possano incidere sull'adempimenio corretto e imparziale dei doveri d'ufficio, e non esercita, a favore di terzi, attivita' di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali.


Al personale delle agenzie e' inibito lo svolgimento, in particolare, delle attivita' fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonche' delle attivita' relative a servizi contabili e elaborazione dati, nonche' a servizi di certificazione delle firme elettroniche o altri servizi connessi a tali firme, di informazione commerciale, delle attivita' proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, consulenti immobiliari, agenti immobiliari e delle attivita' relative a servizi connessi agli immobili, nonche' delle attivita' proprie o tipiche degli spedizionieri doganali, e di ogni altra attivita' che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attivita' affidata all'Agenzia fiscale.


Art. 5

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Comma 1

Rapporti con i mezzi di informazione

Comma 2

Fermo il dovere di osservanza delle norme sul segreto di ufficio i dipendenti, nel rispetto dei principi e delle norme sulla trasparenza delle attivita', si astengono dal divulgare ai mezzi di informazione le notizie riservate connesse allo svolgimento delle attivita' lavorative, salvo specifica autorizzazione, o lesive dei diritti dei terzi.


Art. 6

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Comma 1

Monitoraggio

Comma 2

Al fine di verificare il rispetto e l'attuazione dei principi fissati con il presente regolamento, le OO.SS. rappresentative e i direttori delle Agenzie si incontrano almeno due volte l'anno, per verificare l'applicazione concreta delle disposizioni contenute nel presente regolamento; dell'esito dell'incontro e' informato il Ministro.