Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al ricorso presentato alla Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della Commissione locale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
O g g e t t o
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Commissione centrale dei raccomandatari marittimi: composizione e competenze
Comma 2
I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non oltre un mandato.
Svolge mansioni di segretario un funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di qualifica non inferiore a quelle inquadrate nell'area C.
I membri supplenti, eccezione fatta per il Presidente, sono nominati in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi.
La Commissione delibera validamente, a maggioranza assoluta, in presenza di tre componenti compreso il Presidente o il suo facente funzione. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente o facente funzione.
Alla Commissione e' attribuita la competenza a decidere sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni locali.
Art. 3
#Comma 1
Ricorso amministrativo: procedimento
Comma 2
Entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato delle delibere adottate dalla Commissione locale a norma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135, questi puo' proporre ricorso dinanzi alla Commissione centrale di cui all'articolo 2.
La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
Per le deliberazioni di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135, la Commissione centrale puo' disporre la sospensione della decisione impugnata.
La decisione della Commissione centrale e' provvedimento definitivo.
Art. 4
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
Sono abrogati gli articoli 14 e 15 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
Art. 5
#Comma 1
Norma transitoria
Comma 2
Competente a decidere in via definitiva i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' la Commissione centrale nella composizione prevista dalla legge 4 aprile 1977, n. 135, purche' la decisione intervenga entro novanta giorni dalla predetta data.
Decorso tale termine i ricorsi tutti saranno di competenza della Commissione di cui all'articolo 2.