DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.

Numero 480 Anno 2001 GU 13.02.2002 Codice 002G0024

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-19;480

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.
Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.


L'annotazione puo' essere effettuata anche con modalita' informatiche. Tali modalita' e il modello di ricevuta di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 3

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Comma 1

Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attivita' al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare l'esercizio dell'attivita' nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.


Art. 4

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