L'esercizio dell'attivita' di rimessa di veicoli e' subordinato a denuncia di inizio attivita' da presentarsi, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel quale si svolge l'attivita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.
Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.
L'annotazione puo' essere effettuata anche con modalita' informatiche. Tali modalita' e il modello di ricevuta di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 3
#Comma 1
Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio dell'attivita' al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' sospendere o vietare l'esercizio dell'attivita' nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Art. 4
#Comma 1
E' abrogato l'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
All'articolo 86, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono soppresse le seguenti parole: "esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture".