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Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate, commisurato al numero di dipendenti occupati nonche' al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi, e' in rapporto di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori, nell'insieme considerati, e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni. Se il numero di dipendenti e collaboratori e' inferiore a cinque, e' comunque rilasciata una sola autorizzazione. Gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere il rilascio fino a un massimo di cinque autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati.
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L'autorizzazione alla circolazione di prova e' rilasciata dall'Ufficio Motorizzazione Civile, anche per il tramite dei soggetti esercenti attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 novembre 2003, n. 374. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione, il richiedente e' tenuto a comprovare l'effettivo esercizio dell'attivita' richiesta, a norma del comma 1, per il conseguimento dell'autorizzazione e il numero di dipendenti occupati e il numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attivita' di impresa, secondo quanto stabilito al comma 1-bis.
L'autorizzazione ha validita' annuale e non e' rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dal termine di cui al terzo periodo, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non e' consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova scaduta di validita'.
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L'autorizzazione alla circolazione di prova e' sempre revocata dall'Ufficio Motorizzazione Civile quando vengono meno i presupposti in base ai quali e' stata rilasciata. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa. Non e' consentita la circolazione su strada con autorizzazione alla circolazione di prova revocata.
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I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
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La titolarita' dell'autorizzazione alla circolazione di prova e' personale e non e' cedibile. L'autorizzazione puo' essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocita' tra lo Stato italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed e' tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo e' presente il titolare dell'autorizzazione medesima ovvero uno dei soggetti di cui al comma 1-bis, munito di apposita delega, o un dipendente, anch'esso munito di apposita delega, di societa' controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione.
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A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.