DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modalita' di esecuzione delle rivaccinazioni antitetaniche, a norma dell'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Numero 464 Anno 2001 GU 09.01.2002 Codice 002G0002

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-11-07;464

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:10:56

Art. 1

#

Comma 1

Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Le rivaccinazioni, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con l'anatossina difterica e/o con altri antigeni, vengono eseguite a periodi intervallari di dieci anni. Nei nuovi nati, e nei soggetti in eta' pediatrica che inizino la vaccinazione antitetanica prima del compimento del 7o anno di vita (6o anno di eta), la prima rivaccinazione viene eseguita, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con anatossina difterica e/o con altri antigeni, a distanza di 4-5 anni dall'ultima dose del ciclo primario di vaccinazione; i successivi richiami vengono eseguiti a periodi intervallari di dieci anni.".