DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

Numero 462 Anno 2001 GU 08.01.2002 Codice 001G0521

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-22;462

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.


Con uno o piu' decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attivita' produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.


Comma 3

Capo II - Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Art. 2

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Comma 1

Messa in esercizio e omologazione dell'impianto

Comma 2

La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non puo' essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformita' equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.


Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.


Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata allo stesso.


Art. 3

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Comma 1

Verifiche a campione

Comma 2

L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformita' alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.


Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.


Art. 4

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Comma 1

Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

Comma 2

Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicita' e' biennale.


Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.


Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.


Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.


Comma 3

Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

Art. 5

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Comma 1

Messa in esercizio e omologazione

Comma 2

La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non puo' essere effettuata prima della verifica di conformita' rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.


Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente.


Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.


L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformita' alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.


Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 3 e' presentata allo sportello.


Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.


Art. 6

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Comma 1

Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

Comma 2

Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.


Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.


Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.


Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.


Comma 3

Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 7

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Comma 1

Verifiche straordinarie

Comma 2

Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.


Art. 7-bis

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Comma 1

(Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)

Comma 2

Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche ((in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza)).


Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.


Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che e' stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.


Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che e' stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.


Art. 8

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Comma 1

Variazioni relative agli impianti

Comma 2

Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.


Comma 3

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 9

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.


Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.


Art. 10

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.