DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, concernente norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria.

Numero 460 Anno 2001 GU 05.01.2002 Codice 001G0520

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-11-07;460

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525

Comma 2

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Contributi ad imprese editrici di giornali organi di forze politiche). - 1. Per le imprese editrici che editino quotidiani o periodici, anche telematici, organi di partiti o forze politiche, le quali intendono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, la certificazione rilasciata dai Presidenti di Camera e Senato ha per oggetto l'esistenza di un gruppo parlamentare della forza politica di riferimento ovvero l'appartenenza del parlamentare ad una forza politica espressione di minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
2. Le rappresentanze della forza politica nel Parlamento europeo, consistenti in almeno due deputati eletti nelle liste del movimento stesso, sono comprovate tramite presentazione di un'attestazione rilasciata dagli organi competenti del Parlamento europeo medesimo.
3. L'impresa richiedente e' tenuta altresi' a presentare un attestato della forza politica comprovante che la testata, comprese quelle telematiche, per la quale si richiedono i contributi e' organo del movimento stesso.
4. Possono percepire i contributi anche i giornali telematici registrati autonomamente presso il competente Tribunale, che siano organi di movimento politico ai sensi dell'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riportino in testata l'indicazione del movimento politico di cui sono organi. Nel caso in cui siano presentate due domande di contributi in riferimento ad un giornale diffuso anche per via telematica, e' ammesso al contributo solo il giornale telematico.".


Art. 2

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Comma 1

Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525

Comma 2

Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis (Domande e modalita' di accesso ai contributi delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici). - 1. Qualora, ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388 del 2000 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, che risultino gia' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si costituiscano in societa' cooperative per la pubblicazione di un giornale organo di movimento politico, i contributi relativi all'anno 2001 sono percepiti dalle Societa' editrici in proporzione al rispettivo periodo di svolgimento dell'attivita' editoriale della testata. In tale caso le domande sono presentate da ciascuna impresa che abbia svolto attivita' editoriale per la medesima testata nel corso dell'anno 2001, in relazione al rispettivo periodo di esercizio dell'attivita' editoriale stessa, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 3.
2. Le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, gia' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, che non si costituiscono in societa' cooperative ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 153, della predetta legge n. 388 del 2000, continuano a percepire i contributi ai sensi del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, non oltre la data del 30 novembre 2001.
Art. 3-ter (Documentazione degli ulteriori requisiti per le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative). - 1. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388 del 2000, sono tenute altresi' a presentare:
a) una certificazione della diffusione, anche in rapporto alla percentuale della tiratura complessiva dei quotidiani e periodici editi da cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciata da una societa' di revisione, scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB.
b) una certificazione dell'intero bilancio di esercizio dell'anno al quale si riferiscono i contributi e' effettuata da una societa' di revisione, scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB.
c) copia autentica dello statuto.
Art. 3-quater (Richiamo). - 1. Alle societa' cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.".