I consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano le indennita' di funzione o le altre forme di compenso, comunque deno-minato, spettanti ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio. I suddetti compensi sono determinati tenuto conto del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese, nonche' delle entrate riscosse per diritto annuale e per diritti di segreteria. I componenti dei consigli hanno diritto esclusivamente ad un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione.
Le indennita' spettanti ai presidenti sono ricomprese tra un minimo ed un massimo rispettivamente pari a: 50 e 70 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese, 70 e 90 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 80.000, 90 e 130 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate oltre 80.000 imprese.
Per gli altri componenti, i consigli camerali determinano i compensi, diversificandoli, in relazione alla carica rivestita.
I consigli camerali ed i consigli delle unioni regionali e dei centri estero determinano i compensi per i componenti, rispettivamente, degli organi delle aziende speciali delle camere di commercio, delle unioni regionali e dei centri estero in misura non superiore al 40 per cento degli importi stabiliti per i componenti dei corrispondenti organi della camera di commercio, per i primi, e della camera di commercio capoluogo di regione, per gli altri.
I consigli di cui al comma 3 provvedono ogni tre anni all'adeguamento delle indennita' e degli altri compensi di cui al presente articolo nel rispetto del tetto dell'inflazione programmata.
Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.