DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varieta' delle specie

Numero 322 Anno 2001 GU 09.08.2001 Codice 001G0376

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-09;322

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

All'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' aggiunto il seguente comma:
"Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, stabilisce, conformemente alle disposizioni comunitarie, eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui all'allegato 3.".


Art. 3

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Comma 1

L'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8-bis. - 1. I miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione previsti all'articolo 10 della legge n. 1096 del 1971 sono cosi definiti:
a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato I o II della legge n. 1096 del 1971, o all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, con esclusione delle varieta' di cui all'articolo 15, terzo comma, del presente regolamento;
b) miscugli non destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato I, punto 2, e all'allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971, e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;
c) miscugli destinati alla salvaguardia dell'ambiente naturale, nel quadro della conservazione delle risorse genetiche di cui all'articolo 44-bis della legge n. 1096 del 1971: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie e varieta' di cui all'allegato I, punto 2, e allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971, e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;
d) miscugli di diverse specie di cereali: i miscugli di sementi di specie di cereali di cui all'allegato I della legge n. 1096 del 1971;
e) miscugli di diverse varieta' di specie di cereali: i miscugli di varieta' diverse di una specie di cereali purche' tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi;
f) miscugli destinati alla produzione di fiori: i miscugli di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili, costituiti da due o piu' varieta' o colore, se i prodotti sono commercializzati secondo la varieta' o il colore, della stessa specie;
g) miscugli destinati alla produzione di ortaggi: i miscugli di sementi standard di piu' varieta' della stessa specie in piccoli imballaggi.
2. I miscugli di cui alla lettera c) del comma 1 devono escludere totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varieta' geneticamente modificate nonche' qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale.
3. Al fine di evitare forme di contaminazione genetica non previste e che possano arrecare danno ai sistemi agrari, alle produzioni biologiche o ad habitat naturali protetti di piante e animali del Paese, i miscugli in cui siano mescolati prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate con prodotti sementieri di varieta' non geneticamente modificate, devono rispettare per quanto attiene alla loro coltivazione e commercializzazione le medesime disposizioni previste per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate.
4. Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili.
5. I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 nonche' gli imballaggi contenenti miscugli di sementi o di materiali di moltiplicazione definiti alle lettere f) e g) del medesimo comma 1 non devono essere superiori al peso od al numero di pezzi indicati nell'allegato 4.
6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni comunitarie, determina:
a) altre condizioni relative ai miscugli di cui al primo comma, lettere a) e b), compresa l'etichettatura, il rilascio alle imprese dell'autorizzazione tecnica di produzione, il controllo della produzione e il campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti;
b) le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli di cui al primo comma, lettere c), d) ed e);
c) le specie cui si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera g), le dimensioni massime per gli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura.".


Art. 5

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Comma 1

All'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Una varieta' geneticamente modificata puo' essere iscritta nell'apposita sezione del registro nazionale delle varieta' di cui all'articolo 17 previa verifica effettuata con le procedure di cui all'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971 che:
a) sia stata data attuazione a tutte le misure atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana, sull'ambiente e il sistema agrario del Paese, derivanti dall'emissione deliberata nell'ambiente o dall'immissione sul mercato di tale varieta', previste dalla normativa comunitaria e nazionale;
b) non comporti danni immediati o differiti per la produzione agricola tradizionale del Paese, non riduca irreversibilmente la biodiversita' agricola e non comporti danni all'habitat naturale di animali e piante tipiche del paesaggio naturale o di aree protette, in conformita' a quanto stabilito dalla Convenzione sulla diversita' biologica (CBD) e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena;
c) non comporti altri danni diretti o indiretti al sistema agrario che caratterizza il territorio di riferimento;
d) risponda, per tutte le sue caratteristiche alle esigenze di tutela fissate nel "principio di precauzione .
Nel caso di una varieta' geneticamente modificata i cui prodotti siano destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, la stessa puo' essere iscritta nel registro solo se tali alimenti o ingredienti alimentari siano gia' stati autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 258/97.".


Art. 8

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Comma 1

Il quindicesimo comma dell'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
"Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla legge n. 1096 del 1971 e dal presente regolamento si puo' decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di sperimenti temporanei conformemente alle disposizioni comunitarie. La durata dell'esperimento non puo' superare sette anni e, nel caso dei tuberi di patata da semina, non puo' interessare le disposizioni di natura fitosanitaria.".


Art. 9

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Comma 1

L'articolo 21, parte II, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituita dalla seguente:
"II) sementi di piante foraggere:
A) sementi di base (tutte le specie);
B) sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, medica varia, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia);
C) sementi certificate di 1a e 2a riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino);
D) sementi commerciali (i generi e le specie contemplati nell'allegato II della legge n. 1096 del 1971).".


Art. 12

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Comma 1

All'articolo 24, primo comma, punto B), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.".


Art. 13

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Comma 1

All'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. - Durante tutte le operazioni di produzione dei tuberi-seme, inclusa la calibratura, il magazzinaggio, il trattamento e il trasporto, devono essere adottate, per ragioni fitosanitarie, misure idonee a separare i tuberi-seme dalle altre patate. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, stabilisce le modalita' di applicazione del presente comma.".


Art. 15

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Comma 1

Dopo l'articolo 26 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, e' inserito il seguente:
"Art. 26-bis. - 1. Qualora venga eseguito un esame sotto sorveglianza ufficiale di cui agli articoli 22, primo comma, punti C), D) e E), 23, primo comma, punti B), C) e D), 24, primo comma, punto B), e 26, primo comma, punti B), C), D), E) ed F), del presente regolamento debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il personale addetto all'esame sotto sorveglianza ufficiale:
1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza alla produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971;
2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal secondo comma dell'articolo 18 del presente regolamento;
3) non deve trarre alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
4) deve essere ufficialmente autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della certificazione di cui all'articolo 23 della legge n. 1096 del 1971; tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 1096 del 1971;
b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
c) una parte delle sementi prodotte deve essere controllata da ispettori ufficiali; tale parte e' del 10 per cento per le colture ad autoimpollinazione e del 20 per cento per quelle a impollinazione incrociata ovvero, per le specie per le quali sono previsti controlli ufficiali di laboratorio che ricorrono a processi morfologici, fisiologici o, se del caso, biochimici per identificare la varieta' e determinare la purezza, rispettivamente del 5 per cento e del 15 per cento;
d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli di laboratorio relativi all'identita' e alla purezza varietale.
2. Lautorizzazione di cui al comma 1, lettera a), punto 4), e' sospesa o revocata agli ispettori ufficiali che violano le norme che disciplinano i controlli ufficiali; qualora sia accertata tale violazione, la certificazione della semente controllata e' annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.".


Art. 20

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