((
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti))
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' per la composizione del contenzioso in materia
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-14;314
Stai consultando il testo vigente del provvedimento.
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
((
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti))
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
((
Il datore di lavoro puo' ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalita' di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti
))
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
I ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 devono contenere specifiche censure e puntuali elementi di contestazione dei provvedimenti impugnati.
La presentazione dei ricorsi comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefici stabiliti dall'articolo 45, comma 2o, del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124.
Art. 4
#Comma 1
(( (Modalita' di presentazione dei ricorsi).))
((
I ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con modalita' telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti)).
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Decorso il termine, rispettivamente di centottanta e di centoventi giorni, dalla data di presentazione dei ricorsi previsti negli articoli 1 e 2 senza che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti.
Non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.
I procedimenti contenziosi previsti agli articoli 1 e 2 sono sospesi qualora la loro decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia pendente tra le stesse parti dinanzi all'autorita' giudiziaria ed aventi ad oggetto azioni di rivalsa. La sospensione e' disposta, d'ufficio o su istanza di parte, con provvedimento motivato comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La prosecuzione dei procedimenti e' disposta, d'ufficio o su istanza di parte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia. Nel frattempo resta fermo il beneficio richiamato all'articolo 3, comma 2.
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Sono abrogati gli articoli 39, commi 3o, 4o e 5o, 45, comma 1o, 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; l'articolo 26 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.