DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli (n. 85 dell'allegato 1 della legge n. 59/1997).

Numero 310 Anno 2001 GU 02.08.2001 Codice 001G0374

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-18;310

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Regime dei recinti dei depositi fiscali

Comma 2

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nei depositi fiscali di alcole etilico, birra e prodotti alcoligeni intermedi, confezionati in recipienti ermeticamente chiusi, istituiti nelle aree dei depositi doganali di tipo A di cui all'articolo 504 del regolamento (CEE) n. 2454 della Commissione del 2 luglio 1993 ed in quelle di pertinenza degli esercenti l'autotrasporto di cose per conto terzi e degli esercenti l'attivita' di spedizione, per recinto si intende la delimitazione dei locali o degli spazi destinati a tali prodotti, distinti dai locali o dagli spazi, anch'essi opportunamente delimitati, dove sono custoditi gli analoghi prodotti assoggettati ad accisa. Per tali ultimi prodotti, anche quando la loro detenzione non e' soggetta alla denuncia di cui all'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, e' tenuto, distintamente per ramo d'imposta, un registro di carico e scarico, con riferimento alla documentazione attinente alla loro movimentazione, redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. I mezzi di trasporto stazionanti nelle aree suddette ed impegnati nel carico e nello scarico delle merci sono considerati operanti, a seconda dei casi, nell'ambito dei locali o spazi gestiti in regime di deposito fiscale od in quello dei reparti di stoccaggio dei prodotti ad imposta assolta. La disciplina di cui al presente comma si rende applicabile anche per ogni altro impianto, escluse le fabbriche, svolgente attivita' per conto di una pluralita' di soggetti, per il quale venga riconosciuto dall'Agenzia delle dogane che l'adozione della procedura per la reimmissione in regime sospensivo di cui all'articolo 6, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 sia incompatibile con le esigenze operative.


Art. 3

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.