Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, disciplina l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (I.P.SE.MA.), in conformita' ai criteri di carattere generale dettati dallo stesso decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Organizzazione dell'I.P.SE.MA.
Comma 2
L'Istituto e' organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, le sedi e gli uffici delle Casse marittime in esso confluite.
L'Istituto si articola su un livello centrale, cui fanno capo gli organi con i relativi servizi e gli uffici amministrativi centrali, e un livello periferico per l'erogazione delle prestazioni e la riscossione dei contributi.
Gli uffici periferici sono articolati in sedi compartimentali e sedi zonali.
Art. 5
#Comma 1
Consiglio di indirizzo e vigilanza
Comma 2
Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' composto da dodici membri, dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3.
Dei sei rappresentanti dei lavoratori, cinque sono scelti in rappresentanza degli equipaggi della categoria delle navi passeggeri, delle navi da carico a propulsione meccanica, rimorchiatori, pontoni e simili e dei velieri e motovelieri da traffico ed uno in rappresentanza dei lavoratori della pesca.
Dei sei rappresentanti degli armatori, cinque sono scelti in relazione alle categorie delle navi da traffico indicate al comma 2 ed uno in rappresentanza degli armatori di pescherecci.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; su proposta del presidente elegge, tra i suoi membri, nella prima seduta, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il funzionamento del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza puo' avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.
Art. 6
#Comma 1
Consiglio di amministrazione
Comma 2
Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Art. 7
#Comma 1
Collegio dei sindaci
Comma 2
Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza.
Art. 8
#Comma 1
Direttore generale
Comma 2
Il direttore generale svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Alle sedute del consiglio di amministrazione puo' farsi assistere dai dirigenti responsabili dei vari servizi ovvero dai coordinatori dei diversi rami professionali dell'Istituto quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.
Il direttore generale provvede, in applicazione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonche' di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennita' di funzione.