DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b) , della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 25 Anno 1998 GU 17.02.1998 Codice 098G0061

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-27;25

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Programmazione del sistema universitario

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).


Nel caso di istituzione di nuove facolta', nella stessa o in altra sede di universita' esistenti, non finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio delle attivita'.


Per l'attuazione della programmazione del sistema universitario sono prioritariamente utilizzate le quote annue determinate per la predetta finalita' dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).


Art. 3

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Comma 1

Comitati regionali di coordinamento

Comma 2

I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle universita' aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonche' da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle universita' della regione, riunita in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle universita' della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma.


I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo.


I comitati, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonche' al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.


Art. 4

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Comma 1

Abrogazione di norme

Art. 5

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