DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 18/1998 - Regolamento recante ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, concernente problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento,

Regolamento recante ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, concernente problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento,

Numero 18 Anno 1998 GU 10.02.1998 Codice 098G0051

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-01-12;18

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 364, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. - Le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento separate meccanicamente possono formare oggetto di scambi solo se sono state sottoposte, in precedenza, a un trattamento termico conformemente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'unita' sanitaria locale competente.".