All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 364, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. - Le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento separate meccanicamente possono formare oggetto di scambi solo se sono state sottoposte, in precedenza, a un trattamento termico conformemente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'unita' sanitaria locale competente.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1