L'ISTAT, ultimate le operazioni di controllo, fornisce tempestivamente agli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, che ne facciano motivata richiesta, i dati definitivi, resi anonimi, riferiti alle singole unita' di rilevazione o di osservazione relativi al territorio di rispettiva competenza. Si intendono facenti parte di quest'ultimo anche le porzioni di territorio limitrofe per le quali sia indispensabile, per le amministrazioni a cui detti uffici appartengono, avere conoscenza dei dati rilevati con il censimento, per l'esercizio dei loro compiti istituzionali.
I dati di cui al comma 1 possono essere utilizzati dall'amministrazione, ente od organismo a cui l'ufficio di statistica appartiene, unicamente per elaborazioni statistiche, nei rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici od altri sistemi che sono concordati tra gli uffici richiedenti e l'ISTAT, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e spedizione.
L'ufficio di statistica e' responsabile della conservazione dei dati forniti dall'ISTAT e adotta gli accorgimenti necessari per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio e' fatto divieto di fornire gli stessi dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 681, e per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'ISTAT fornisce alle CCIAA, per il tramite dell'Unioncamere, e limitatamente al rispettivo territorio di competenza, gli elenchi nominativi normalizzati delle imprese, compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n 322.