DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme sul censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo all'anno 1996.

Numero 506 Anno 1997 GU 06.02.1998 Codice 098G0043

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-10-02;506

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Obiettivi e campo di osservazione

Art. 2

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Comma 1

Campo di osservazione del censimento

Comma 2

Il censimento rileva per ciascun comune la consistenza numerica e le caratteristiche fondamentali delle unita' giuridicoeconomiche iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dei liberi professionisti tenuti all'iscrizione agli albi professionali secondo le leggi in vigore. Restano escluse dal censimento le unita' esercenti, in prevalenza, attivita' economiche nei settori dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura, della pesca, della istruzione e della sanita', nonche' le istituzioni pubbliche e private.


Per un campione di unita' giuridicoeconomiche e per le relative unita' locali da esse dipendenti il censimento rileva, inoltre, alcuni caratteri strutturali, quali l'organizzazione produttiva e la presenza sui mercati.


Comma 3

Capo II - Unita' e modelli di rilevazione

Art. 4

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Comma 1

Unita' di rilevazione e di osservazione del censimento

Comma 2

L'unita' di rilevazione del censimento e' l'unita' giuridicoeconomica; l'unita' di osservazione e' l'unita' giuridicoeconomica unitamente alle sue unita' locali.


Per unita' giuridicoeconomica s'intende l'organizzazione di una attivita' economica esercitata con carattere professionale al fine della produzione di beni o della prestazione di servizi destinabili alla vendita.


Per unita' locale si intende il luogo variamente denominato stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, abitazione e simili, in cui si realizza la produzione di beni, o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita. Costituiscono altresi' unita' locali, sempreche' fisicamente o funzionalmente distinte da altra unita' locale, anche la sede d'impresa, nonche' le sedi degli uffici direttivi, amministrativi e tecnici.


Art. 5

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Comma 1

Questionari del censimento

Comma 2

Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte dai dati dei principali archivi (seguiva una parola non ammessa al "Visto" della Corte dei conti) e, ove necessario, con appositi questionari predisposti dall'ISTAT.


I modelli di rilevazione e gli altri stampati necessari sono forniti dall'ISTAT.


E' fatto divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.


Comma 3

Capo III - Organi e operazioni di censimento

Art. 6

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Comma 1

Organi di censimento

Comma 2

L'ISTAT, anche tramite i propri uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni di censimento, avvalendosi degli uffici di statistica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; adotta i provvedimenti e le misure ritenute nececcarie per il tempestivo e regolare svolgimento del censimento. L'ISTAT si avvale altresi' dell'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricolura (Unioncamere).


Per l'esecuzione delle operazioni di censimento l'ISTAT si avvale della collaborazione degli uffici di statistica delle CCIAA, di cui al decreto legislativo 6 settembre l989, n. 322, e degli uffici di statistica dei comuni, interessati dall'indagine. A detti uffici sono attribuite le funzioni di ufficio di censimento ed al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. Per le CCIAA e per i comuni che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del citato decreto n. 322 del 1989 il segretario generale ed il sindaco, ciascuno per la propria amministrazione, costituiscono un ufficio di statistica protempore e attribuiscono le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento ad un dipendente munito di adeguta professionalita'. L'ISTAT puo' altresi' avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.


Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le operazioni di censimento, attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA, sono svolte, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 681, dagli uffici di statistica delle province.


Nel caso si verifichino, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, puo' avocare a se' l'esercizio delle relative funzioni.


Art. 7

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Comma 1

Operazioni di censimento

Comma 2

Le operazioni di censimento sono svolte secondo i principi di tempestivita' ed efficienza, con l'ausilio di sistemi informatizzati; esse si svolgono nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' in conformita' alla normativa in materia di segreto statistico, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.


Le operazioni di censimento sono svolte in conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 3 e nelle circolari emanate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo l5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre l989, n. 322.


L'ISTAT, mediante apposita circolare, definisce per alcune unita' giuridicoeconomiche di particolare dimensione o rilevanza procedure differenziate per la raccolta delle informazioni.


Al fine di assicurare il monitoraggio ed il tempestivo svolgimento delle operazioni censuarie, gli uffici regionali dell'ISTAT e gli uffici di statistica delle CCIAA e dei comuni interessati dall'indagine predispongono, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, un rapporto periodico sull'andamento complessivo dell'attivita' censuaria (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).


Art. 8

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Comma 1

Pubblicita' del censimento

Comma 2

L'ISTAT svolge opera informativa e divulgativa sulle finalita' e sulle modalita' di attuazione del censimento, avvalendosi, in tale attivita', anche degli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale.


Le amministrazioni e gli enti che intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalita' del censimento e sulla sua importanza, assumendone il relativo onere finanziario, ne informano preventivamente l'ISTAT al fine del necessario coordinamento.


Il manifesto ufficiale e gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda, affissi a cura dei comuni, forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicita' e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma l, lettera g), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.


Art. 9

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Comma 1

(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)


Art. 10

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Comma 1

Controlli e riepilogo dei dati

Comma 2

Gli uffici di censimento provvedono al controllo preliminare, quantitativo e qualitativo, dei dati risultanti dai modelli di rilevazione, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione. La incompletezza e gli errori riscontrati devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso gli interessati o mediante altre forme di accertamento.


Gli uffici di censimento compilano i rapporti previsti sull'andamento delle attivita' censuarie e i relativi riepiloghi secondo le modalita' indicate dall'ISTAT.


Art. 11

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Comma 1

Revisione e codifica dei questionari

Comma 2

Gli uffici di censimento provvedono alla raccolta, revisione, codifica ed eventuale controllo dei questionari di rilevazione dei censimenti secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT.


Le persone incaricate delle operazioni di revisione e codifica dei questionari dei censimenti partecipano ad apposito corso di istruzione da svolgersi secondo le modalita' stabilite dall'ISTAT.


Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono a carico delle CCIAA e dei comuni interessati dall'indagine, che li assolvono mediante l'utilizzazione del contributo forfettario previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.


Art. 12

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Comma 1

Trasmissione dei questionari del censimento

Comma 2

La trasmissione dei questionari di censimento da parte degli uffici avviene secondo modalita' indicate dall'ISTAT.


Art. 13

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Comma 1

Divieto di indagini aggiuntive

Comma 2

E' fatto divieto di abbinare alla rilevazione censuaria altre indagini di qualsiasi natura e da chiunque dispone.


Comma 3

Capo IV - Rilevatori e coordinatori

Art. 14

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Comma 1

Trattamenti giuridico ed economico

Comma 2

Le CCIAA e i comuni interessati dall'indagine possono assumere, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre l996, n. 681, rilevatori e coordinatori con contratto a tempo determinato in relazione alla durata dell'effettuazione delle operazioni censuarie, nei limiti della disponibilita' finanziaria assegnata e delle indicazioni e modalita' definite dall'ISTAT, ove non sia possibile attribuire l'incarico a dipendenti professionalmente idonei. Le assunzioni sono disposte eclusivamente per l'effettuazione delle operazioni indicate dall'articolo 3, rispettivamente, per le CCIAA ed i comuni.


I rilevatori e i coordinatori sono scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalle norme per accedere ai pubblici impieghi che abbiano fatta apposita domanda nei termini e con le modalita' stabilite dall'ufficio di censimento in conformita' alle istruzioni impartite dall'ISTAT. Costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma universitario e della laurea conseguiti nelle discipline statistiche.


I dipendenti degli enti di cui al comma l che intendessero prendere parte in qualita' di rilevatori o di coordinatori alle operazioni del censimento devono presentare apposita domanda all'amministrazione di appartenenza. Ai dipendenti predetti spetta un compenso accessorio determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 2.


Gli aspiranti agli incarichi connessi alle operazioni censuarie devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'ufficio di censimento.


Le assunzioni di personale di cui al comma 1 (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) e le prestazioni svolte dai dipendenti degli organi censuari al di fuori dell'orario di lavoro sono coperte da una assicurazione contro gli infortuni, connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidita' permanente. L'assicurazione e' stipulata dall'ISTAT alle condizioni stabilite dai competenti organi dell'istituto, evitando duplicita' di coperture assicurative a carico delle amministrazioni pubbliche. La relativa spesa grava sul finanziamento disposto dalla legge 31 dicembre l996, n. 681.


Art. 15

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Comma 1

Conferimento incarico

Comma 2

Il responsabile dell'ufficio di censimento accerta che gli aspiranti all'incarico di rilevatore e di coordinatore siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 14 e redige l'elenco delle persone da ammettere al corso di istruzione. Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei necessari requisiti superi il fabbisogno previsto, il responsabile dell'ufficio di censimento effettua una selezione, secondo criteri e modalita' stabiliti da apposita circolare emanata dall'ISTAT.


Il corso di istruzione per i rilevatori riguarda le norme e le modalita' di rilevazione.


Il segretario generale della CCIAA ed il sindaco per gli uffici dei comuni interessati dall'indagine, d'intesa con il responsabile dell' ufficio di censimento, sollevano dall'incarico i rilevatori e i coordinatori, le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, a cura dei suddetti organi, con le persone che abbiano superato la selezione di cui al comma 1, ovvero, in caso di impossibilita', con altre persone scelte con le modalita' di cui al presente articolo.


Comma 3

Capo V - Obbligo di risposta e segreto statistico

Art. 16

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Comma 1

Obbligo di risposta

Art. 17

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Comma 1

Tutela del segreto statistico

Comma 2

Fatto salvo qunto disposto dall'articolo 18, la tutela del segreto statistico e d'ufficio in ordine ai dati e alle notizie raccolte in occasione del censimento e' assicurata secondo le diposizioni dettate dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1996, n. 681.


Gli organi di censimento adottano tutte le misure e gli accorgimenti idonei ad assicurare la tutela del segreto statistico, al fine di impedire l'accesso da parte di terzi alle notizie e ai dati individuali censuari.


Comma 3

Capo VI - Fornitura e diffusione dei dati di censimento

Art. 18

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Comma 1

Fornitura dei dati

Comma 2

L'ISTAT, ultimate le operazioni di controllo, fornisce tempestivamente agli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, che ne facciano motivata richiesta, i dati definitivi, resi anonimi, riferiti alle singole unita' di rilevazione o di osservazione relativi al territorio di rispettiva competenza. Si intendono facenti parte di quest'ultimo anche le porzioni di territorio limitrofe per le quali sia indispensabile, per le amministrazioni a cui detti uffici appartengono, avere conoscenza dei dati rilevati con il censimento, per l'esercizio dei loro compiti istituzionali.


I dati di cui al comma 1 possono essere utilizzati dall'amministrazione, ente od organismo a cui l'ufficio di statistica appartiene, unicamente per elaborazioni statistiche, nei rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.


La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici od altri sistemi che sono concordati tra gli uffici richiedenti e l'ISTAT, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e spedizione.


L'ufficio di statistica e' responsabile della conservazione dei dati forniti dall'ISTAT e adotta gli accorgimenti necessari per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio e' fatto divieto di fornire gli stessi dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.


Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 681, e per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'ISTAT fornisce alle CCIAA, per il tramite dell'Unioncamere, e limitatamente al rispettivo territorio di competenza, gli elenchi nominativi normalizzati delle imprese, compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n 322.


Art. 19

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Comma 1

Diffusione dei dati di censimento

Comma 2

Collezioni campionarie di dati tratti dai risultati definitivi del censimento sono distribuiti, presso gli uffici di collegamento con il pubblico del Sistema statistico nazionale, secondo le modalita' indicate dall'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.


Le procedure per la diffusione dei dati, di cui al comma 1, sono svolte in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 17 del presente regolamento e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonche' dagli articoli 13 e seguenti del capo V del regolamento CE n. 322 del 17 febbraio 1997.


Comma 3

Capo VII - Gestione finanziaria

Art. 20

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Comma 1

Contributo per le spese ed incremento del fondo di incentivazione per gli organi di censimento

Comma 2

L'ISTAT e' autorizzato ad erogare agli organi censuari anticipazioni sul contributo forfettario previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 681, in relazione allo stato di avanzamento degli adempimenti di rispettiva competenza. Il saldo e' corrisposto non appena detti organi avranno ultimato le operazioni censuarie di propria pertinenza.


Una quota pari al 2 per cento del contributo di cui al comma 1 e' destinata ad incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari indicati nell'articolo 6 ed e' erogata ai dipendenti degli organi stessi, che partecipano direttamente alle operazioni di censimento. Le modalita' e i criteri di erogazione del suddetto compenso sono definiti in sede di contrattazione decentrata.


Art. 21

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Comma 1

Gestione dei fondi

Comma 2

I comuni e le CCIAA, ovvero gli uffici che per legge ne hanno assunto le funzioni, tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione in relazione alle esigenze operative.


I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi alle istruzioni appositamente impartite dall'ISTAT.


Art. 22

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Comma 1

Registrazione dati del censimento