DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione.

Numero 499 Anno 1997 GU 27.01.1998 Codice 098G0030

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;499

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Marcatura CE

Comma 2

Nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, le parole: "marchio CE" e "marchio di conformita' CE" sono sostituite dalle seguenti: "marcatura CE".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).


Art. 2

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993

Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993

Comma 2

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Requisiti per la marcatura CE). - 1. Si presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato A, qualora i suddetti prodotti rechino la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni del presente regolamento, comprese le procedure di valutazione di conformita' previste agli articoli 6 e 7 e la procedura prevista all'articolo 5. Possono essere muniti di marcatura CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti:
a) conformita' alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee;
b) conformita', nel caso in cui non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione tali da beneficiare della presunzione di conformita'. A tal fine le competenti amministrazioni, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, comunicano alla Commissione europea i testi delle specificazioni tecniche nazionali ritenute conformi agli specifici requisiti essenziali;
c) conformita' al benestare tecnico europeo, di cui al successivo articolo 5.
2. La marcatura CE indica che i 'dodotod soddisfano i requisiti di cui al comma 1; spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario assumere la responsabilita' di apporre la marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta apposta sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali che lo accompagnano.
3. La marcatura CE:
a) e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----






b) in caso di riduzione o di ingrandimento, deve rispettare le

proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui alla lettera a);



c) deve avere sostanzialmente i suoi diversi elementi della stessa

dimensione verticale, che non puo' essere inferiore a 5 mm;



d) e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo che

interviene durante la fase di controllo della produzione;



e) e' accompagnata dal nome o dal marchio specifico del produttore,

dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE, nei casi appropriati dal numero del certificato CE di conformita' e, se del caso, da indicazioni che permettano di individuare le caratteristiche del prodotto in funzione delle specifiche tecniche.



4. Se i prodotti sono disciplinati anche da disposizioni emanate in

attuazione di altre direttive comunitarie relative ad aspetti differenti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica, in detti casi, che i prodotti si presumono soddisfare anche le disposizioni di queste altre direttive; se tali direttive lasciano al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformita' alle direttive applicate dal fabbricante; in tal caso, i riferimenti a queste direttive pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle suddette direttive e che accompagnano i prodotti.".


Art. 4

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Comma 1

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993

Comma 2

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Divieti) . - 1. E' vietato apporre sui prodotti o sui relativi imballaggi marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE.
Sull'etichetta applicata sull'imballaggio dei prodotti da costruzione, o sui documenti commerciali, puo' essere apposto ogni altro marchio o indicazione purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.".


Art. 5

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Comma 1

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993

Comma 2

All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
" 10. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi di certificazione e di ispezione e i laboratori incaricati delle prove abilitati dalla competente amministrazione ad effettuare i compiti che devono essere eseguiti ai fini delle autorizzazioni tecniche, dei certificati di conformita', delle ispezioni e delle prove, conformemente al presente regolamento, nonche' nome e indirizzo e numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione europea. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica, annualmente, le variazioni di detti elenchi e trasmette, ogni tre anni, alla Commissione europea una relazione sull'applicazione del presente regolamento. L'elenco degli organismi notificati ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.".


Art. 6

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Comma 1

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993

Comma 2

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"6-bis. Fatte salve le norme stabilite al comma 6-ter:
a) la constatazione di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dall'amministrazione competente;
b) nel caso in cui persista la mancanza di conformita' l'amministrazione competente adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio.
6-ter. Se un prodotto dichiarato conforme non risponde ai requisiti essenziali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, le amministrazioni competenti adottano tutte le misure utili per il ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato o per proibirne o limitarne la libera circolazione; i provvedimenti vengono comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne informa immediatamente la Commissione europea, precisandone i motivi e indicando, in particolare, se la non conformita' e' dovuta:
a) al mancato rispetto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, qualora il prodotto non corrisponda alle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto presidenziale medesimo e successive modificazioni;
b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni;
c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni.".