DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

Numero 483 Anno 1997 GU 17.01.1998 Codice 098G0004

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI Capo I Norme generali per lo svolgimento dei concorsi

Art. 1

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Comma 1

Requisiti generali di ammissione

Comma 2

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonche' coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera d)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, e' abrogata la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui alla lettera b), comma 1 del presente articolo.


Art. 2

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Comma 1

Bando di concorso

Comma 2

L'assunzione in servizio e' disposta dall'U.s.l. o dall'azienda ospedaliera nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende.


I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.


I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, numero che non puo' complessivamente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.


I bandi possono stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.


Al bando viene allegato uno schema esemplificativo di domanda di ammissione al concorso.


Il bando deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e della provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione.


Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.


Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.


Art. 3

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Comma 1

Domande di ammissione ai concorsi

Comma 2

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.


I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.


Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.


Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.


Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.


Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del comma 1.


Art. 4

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Comma 1

Esclusione dai concorsi

Comma 2

L'esclusione dal concorso e' deliberata con provvedimento motivato del direttore generale dell'U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutivita' della relativa decisione.


Art. 5

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Comma 1

Nomina delle commissioni

Comma 2

Il direttore generale, dopo la scadenza del bando di concorso e espletate, ove previste, le procedure di sorteggio, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l'attivita' della stessa.


Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne in conformita' all'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.


Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a mille, possono essere nominate, con le stesse modalita di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o piu' sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale.


In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari piu' locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da tre funzionari amministrativi dell'U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.


In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione.


Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice del concorso.


Il segretario del comitato di vigilanza, durante lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice.


Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.


Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni generali vigenti in materia.


Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va sorteggiato o designato un componente supplente.


Art. 6

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Comma 1

Commissioni per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario

Comma 2

La commissione di sorteggio e' nominata dal direttore generale della U.s.l. o della azienda ospedaliera ed e' composta da tre funzionari amministrativi della U.s.l. o della azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente e uno anche con funzioni di segretario.


La commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali ove esistenti ovvero fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della regione. Ove il numero dei dirigenti sia inferiore a 10, il sorteggio ha luogo utilizzando anche i nominativi del personale in servizio presso le strutture ubicate nelle regioni limitrofe, onde assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un numero di nominativi non inferiore a quello indicato.


Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicati, mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione che deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.


Comma 3

Titolo I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI Capo II Procedure concorsuali

Art. 7

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Comma 1

Svolgimento delle prove

Comma 2

Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.


Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, ne' nei giorni di festivita' religiose ebraiche o valdesi.


Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.


La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.


Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami.


Art. 8

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Comma 1

Concorso per titoli ed esami

Comma 2

Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri, per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.


Per i titoli puo' essere attribuito un punteggio fino ad 1/3 di quello complessivo; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.


Le prove d'esame si svolgono secondo le modalita' previste dagli articoli del presente regolamento.


La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale.


Art. 9

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Comma 1

Adempimenti preliminari

Comma 2

Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.


I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.


La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.


La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.


All'ora stabilita per ciascuna prova, prima dell'inizio di ciascuna di esse, il segretario della commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati, mediante esibizione di un documento personale di identita'.


La durata delle singole prove e le modalita' di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle norme del presente decreto.


Art. 10

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Comma 1

Verbali relativi al concorso

Comma 2

Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.


La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle prove scritte, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.


I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire e' quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.


Le sottocommissioni, per l'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, effettuano tutte le operazioni concorsuali di cui al comma precedente, esclusa la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria dei candidati.


Al termine dei propri lavori, le sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria finale.


Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, puo' far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarita' nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.


Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.


Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilita' di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.


Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso, sono rimessi ai competenti uffici della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera per le determinazioni del direttore generale.


Art. 12

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Comma 1

Prova scritta: modalita' di espletamento

Comma 2

1. il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova.
I temi o i questionari sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.
2. Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identita' personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrita' della chiusura dei pieghi contenenti i temi o i questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o il questionario da svolgere.
3. Durante lo svolgimento della prova scritta, e' vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza per motivi attinenti alle modalita' di svolgimento del concorso.
4. A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullita' della prova.
5. Ai candidati sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
6. Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.
7. Al termine di ogni giorno di esame e' assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
8. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione e' effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unita', potranno assistere alle anzidette operazioni.
9. Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
10. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
11. La commissione esaminatrice puo' consentire, in relazione alla natura del compito assegnato, la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.
12. Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il segretario: tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali del concorso.
13. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non puo' uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.
14. La commissione, ferme restanti le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti allo svolgimento delle prove puo' avvalersi del personale messo a disposizione dall'Azienda ospedaliera scelto tra i propri dipendenti.


Art. 13

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Comma 1

Adempimenti della commissione

Comma 2

I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame.


Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si pro- cede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi e' acclusa.


Tale numero e' riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.


Al termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalita' dei candidati.


Il numero segnato sulla busta piccola e' riportato sul foglietto inserito nella stessa.


Nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta piccola avverra' dopo l'attribuzione dei punteggi di tutte le sottocommissioni.


Art. 14

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Comma 1

Valutazione delle prove d'esame

Comma 2

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.


Il superamento della prova orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.


La valutazione e' effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3.


Art. 15

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Comma 1

Prova pratica: modalita' di svolgimento

Comma 2

L'ammissione alla prova pratica e' subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto all'articolo 14.


Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalita' ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalita' previste per la prova scritta per far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.


La commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa.


Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.


Art. 16

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Comma 1

Prova orale

Comma 2

L'ammissione alla prova orale e' subordinata al conseguimento, nella prova pratica del punteggio minimo previsto dall'articolo 14.


L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera commissione in sala aperta al pubblico.


Comma 3

Titolo I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI Capo III Graduatoria - Nomina - Decadenza

Art. 17

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Comma 1

Graduatoria

Comma 2

La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.


La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera per i provvedimenti di cui all'articolo 18.


Art. 18

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Comma 1

Conferimento dei posti

Comma 2

Il direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, riconosciuta la regolarita' degli atti del concorso, li approva.


La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parita' di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.


Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.


Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.


La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e approvata con provvedimento del direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, ed e' immediatamente efficace.


La graduatoria dei vincitori dei concorsi e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.


Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.


Art. 19

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Comma 1

Adempimenti dei vincitori

Comma 2

I candidati dichiarati vincitori hanno facolta' di richiedere all'amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'arti- colo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.


La U.s.l. o l'azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sara' indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.


Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la U.s.l. o l'azienda ospedaliera, comunicano di non dar luogo alla stipulazione del contratto.


Comma 3

Titolo II - NORME GENERALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Art. 20

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Comma 1

Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo

Comma 2

Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'arti- colo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.


I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.


Art. 21

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Comma 1

Valutazione attivita' in base a rapporti convenzionali

Comma 2

L'attivita' ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanita' in base ad accordi nazionali, e' valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attivita' settimanale.


All'attivita' espletata dai veterinari coadiutori, nominati ai sensi degli articoli 1, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e successive modificazioni e' attribuito il punteggio previsto per i servizi prestati nella posizione iniziale del corrispondente profilo professionale ridotto del 20 per cento.


Art. 22

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Comma 1

Valutazione servizi e titoli equiparabili

Comma 2

I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.


I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.


Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, e' valutato, per il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.


Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, e' valutato, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipa- lizzate.


Art. 23

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Comma 1

Servizio prestato all'estero

Comma 2

Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e' valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.


Il servizio prestato presso organismi internazionali e' riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.


Comma 3

Titolo III - CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo I Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario. Profilo professionale: Medici

Art. 27

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Comma 1

Punteggio

Comma 2

Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.


La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, e valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.


Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonche' sui compiti connessi alla funzione da conferire.


Art. 28

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Comma 1

Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione.

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 MARZO 2023, N.34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 MAGGIO 2023, N. 56)).


Art. 31

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Comma 1

Punteggio

Comma 2

Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.


Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.


Comma 3

Titolo III - CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo I Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario. Profilo professionale: Farmacisti

Art. 35

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Comma 1

Punteggio

Comma 2

Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.


Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.


Comma 3

Titolo III - CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo I Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario. Profilo professionale: Veterinari

Art. 39

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Comma 1

Punteggio

Comma 2

Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.


Per la valutazione delle pubblicazioni dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.


Comma 3

Art. 43

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Comma 1

Punteggio

Comma 2

Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.


Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.


Art. 47

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Comma 1

Punteggio

Comma 2

Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.


Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.


Comma 3

Titolo III - CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo I Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario. Profilo professionale: Fisico

Art. 51

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Comma 1

Punteggio

Comma 2

Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.


Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11. Nell'ambito del curriculum va valutata l'iscrizione nell'elenco nazionale degli esperti qualificati con punti 0,250 quale componente del punteggio globale.


Comma 3

Art. 55

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Comma 1

Punteggio

Comma 2

Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.


Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.


Art. 56

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Comma 1

Specializzazioni e servizi equipollenti

Comma 2

Ai fini dei concorsi disciplinati nel Capo I, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2 livello dirigenziale del personale del servizio sanitario nazionale.


Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto e' esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo gia' ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi


Art. 57

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Comma 1

Discipline con pluralita' di accesso

Comma 2

Possono essere indetti concorsi con accesso riservato a piu' categorie professionali secondo quanto previsto dalla normativa sui requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.


I concorsi in discipline con accesso riservato a piu' categorie professionali si svolgono con le modalita' previste per lo specifico profilo dell'area di appartenenza. I componenti delle commissioni sono sorteggiati e designati fra tutti i dirigenti delle discipline appartenenti alle diverse categorie interessate; le commissioni sono integrate tramite sorteggio, in modo da assicurare la presenza di un membro per ciascuna categoria professionale. Ove il numero complessivo dei componenti risulti pari e' sorteggiato un ulteriore componente fra gli aventi diritto di tutte le categorie professionali.


Comma 3

Titolo III - CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo II Ruolo professionale - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello dirigenziale del ruolo professionale. Profilo professionale: Avvocato

Art. 61

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Comma 1

P u n t e g g i o

Comma 2

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'articolo 11.


Comma 3

Art. 65

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Comma 1

P u n t e g g i o

Comma 2

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.


Comma 3

Art. 69

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Comma 1

P u n t e g g i o

Comma 2

Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.


Comma 3

Titolo III - CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo IV Ruolo amministrativo - Concorsi, per titoli ed esami, per il livello dirigenziale del ruolo amministrativo. Personale amministrativo laureato Profilo professionale: Dirigente amministrativo

Art. 73

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Comma 1

Punteggio

Comma 2

Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.


Comma 3

Titolo III - CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo V Norme finali e transitorie

Art. 74

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Comma 1

Equipollenze ed affinita'

Comma 2

Fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto, la specializzazione nella disciplina puo' essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2 livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le dis- cipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il periodo di cui al presente articolo 74 e' prorogato di un ulteriore biennio a partire dalla scadenza del termine previsto dal predetto articolo 74.


Art. 75

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Comma 1

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e istituti zooprofilattici sperimentali

Comma 2

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali devono adeguare, per la parte compatibile i propri regolamenti organici del personale alle disposizioni del presente regolamento per la disciplina dei concorsi, con particolare riguardo ai requisiti di ammissione, ai criteri di valutazione dei titoli, alla composizione delle commissioni esaminatrici ed alle procedure concorsuali.


Art. 76

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Comma 1

Regione Valle d'Aosta

Comma 2

L'ammissione ai concorsi di cui al presente regolamento da espletarsi nella regione Valle d'Aosta e' subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese.


A tal fine, le commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto di lingua francese nominato dal direttore generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera.


Art. 78

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Comma 1

Concorsi in atto

Comma 2

I concorsi, per i quali alla data del presente decreto sono iniziate le prove di esame, sono portati a termine con le procedure vigenti alla data del bando.