DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette.

Numero 442 Anno 1997 GU 23.12.1997 Codice 097G0473

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-10;442

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:03:55

Art. 1

#

Comma 1

Opzione e revoca

Comma 2

L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalita' di tenuta delle scritture contabili.
La validita' dell'opzione e della relativa revoca e' subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attivita'. E' comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.


In presenza di fusione o scissione di societa' il regime di determinazione dell'imposta, prescelto da ciascun soggetto, continua fino alla prevista scadenza, con l'applicazione, ove necessario, delle norme contenute nell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.((1))


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


La L. 21 novembre 2000,n. 342 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che il presente articolo "si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997. Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate".


Art. 2

#

Comma 1

Obbligo di comunicazione

Comma 2

Il contribuente e' obbligato a comunicare l'opzione di cui all'articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.


((


Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta e' comunicata con le stesse modalita' ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.


))


Resta ferma la validita' dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.


Art. 3

#

Comma 1

Durata dell'opzione

Comma 2

L'opzione di cui all'articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Restano salvi termini piu' ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.


Art. 4

#

Comma 1

Societa' controllanti e controllate

Art. 5

#

Comma 1

Norma finale

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme vigenti in materia di opzioni e di revoche che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.