L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalita' di tenuta delle scritture contabili.
La validita' dell'opzione e della relativa revoca e' subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attivita'. E' comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.
In presenza di fusione o scissione di societa' il regime di determinazione dell'imposta, prescelto da ciascun soggetto, continua fino alla prevista scadenza, con l'applicazione, ove necessario, delle norme contenute nell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 21 novembre 2000,n. 342 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che il presente articolo "si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997. Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie gia' pagate".