DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente la previsione, a seguito del provvedimento di diniego del rimborso IVA con contestuale riconoscimento del credito, delle possibilita' di computare il medesimo in detrazione in un periodo successivo.

Numero 443 Anno 1997 GU 23.12.1997 Codice 097G0474

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-11-10;443

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Computo in detrazione di crediti non ammessi al rimborso

Comma 2

L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che a seguito dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procede alla notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del credito spettante. Il relativo credito e' portato in detrazione, successivamente alla notificazione, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale (( . . . )).


La procedura prevista dal comma 1 si applica anche ai provvedimenti di diniego della richiesta di rimborso per crediti non riportati nella dichiarazione annuale.


In caso di proposizione di ricorso da parte del contribuente avverso il provvedimento di diniego di rimborso con riconoscimento del credito, gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi fino alla definizione della controversia. Il credito e' portato in detrazione nella liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, successivamente alla sentenza divenuta definitiva.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma 4) che "Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11 decorrono dalle liquidazioni relative al 2002."


Art. 2

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Comma 1

Inapplicabilita' degli interessi

Comma 2

Il credito riconosciuto ma non ammesso al rimborso non e' produttivo di interessi.