((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175)).
Qualora lo scomputo di cui al comma 1 non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso nella dichiarazione prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche ricorrendo alle procedure indicate nel decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.
La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.
La parte dell'eccedenza riportata che non e' utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed eoggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso. (3)
Se l'eccedenza riportata non e' computata in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, o se la dichiarazione non e' presentata, il sostituto di imposta puo' chiederne il rimborso a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Sull'eccedenza computata in diminuzione dei versamenti non competono interessi. Se e' richiesto il rimborso competono gli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta o a quella di presentazione dell'istanza di rimborso prevista dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha disposto (con l'art. 15, comma 1, alinea) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.