Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, disciplina l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conformita' ai criteri di carattere generale dettati dallo stesso decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Organi
Comma 2
Sono altresi' organi dell'Istituto i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, numero 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 4
#Comma 1
Consiglio di indirizzo e vigilanza
Comma 2
Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; su proposta del presidente elegge, tra i suoi membri, nella prima seduta, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il funzionamento del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, puo' avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.
Art. 5
#Comma 1
Consiglio di amministrazione
Comma 2
Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Art. 6
#Comma 1
Collegio dei sindaci
Comma 2
Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
Art. 8
#Comma 1
Comitati amministratori di gestioni, fondi e casse
Comma 2
Presso l'Istituto continuano ad operare, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 2, comma 1, n. 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella composizione, fatta solo eccezione per quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo medesimo, e dal presente articolo, e con le competenze previste dalle norme vigenti.
Ciascun comitato, fatta eccezione per quello di cui all'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, puo' delegare un componente del comitato stesso.
Il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' composto da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonche' dai due componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Il comitato amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' composto da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonche' da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Il comitato di cui all'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai due componenti del consiglio di amministrazione dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
Per la validita' delle sedute di comitati di cui al presente articolo e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alle sedute stesse. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.