Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, disciplina l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in conformita' ai criteri di carattere generale dettati dallo stesso decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Consiglio di indirizzo e vigilanza
Comma 2
Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; su proposta del Presidente elegge, tra i suoi membri, nella prima seduta, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il funzionamento del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza puo' avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.
Art. 5
#Comma 1
Consiglio di amministrazione
Comma 2
Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, e' disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Art. 6
#Comma 1
Collegio dei sindaci
Comma 2
Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.