DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 355/1997 - Regolamento recante modificazioni alle norme di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in materia di mobilita' dei piloti.

Regolamento recante modificazioni alle norme di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) in materia di mobilita' dei piloti.

Numero 355 Anno 1997 GU 20.10.1997 Codice 097G0391

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-15;355

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Dopo l'articolo 108 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' inserito il seguente:
"Art. 108-bis (Mobilita' dei piloti). - 1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilita', previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni.
2. All'individuazione del pilota, nell'ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilita' si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralita' di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianita' di servizio.".