Il presente regolamento si applica a tutte le unita' nuove (qui di seguito definite unita' veloci) in navigazione nazionale o minore le cui caratteristiche tecniche rientrino nell'ambito di applicazione del codice HSC.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Disciplina applicabile
Comma 2
Alle unita' veloci in servizio su rotte nazionali oltre la navigazione nazionale costiera si applica la disciplina del codice HSC.
Alle unita' veloci in viaggi definiti entro 20 miglia dalla costa o minori si applica la disciplina del codice HSC, ad esclusione delle parti relative alle condizioni operative ed alle radiocomunicazioni.
L'Amministrazione puo' consentire l'applicazione della normativa prevista per le unita' veloci di categoria A anche per le unita' veloci che intendano trasportare piu' di 450 passeggeri in viaggi entro 20 miglia dalla costa, in considerazione delle condizioni favorevoli del viaggio ed acquisito il parere favorevole dell'ente tecnico.
Art. 4
#Comma 1
Disposizioni contrarie
Comma 2
Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
Art. 5
#Comma 1
Norme tecniche
Comma 2
Con successivi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione sono emanate norme tecniche particolari in attuazione del presente regolamento, allo scopo di recepire disposizioni adottate da organismi internazionali.