Il presente regolamento da' attuazione alla legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, per l'attuazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Istituzione di strutture presso il Ministero degli affari esteri
Comma 2
Ai sensi dell'articolo 9 della legge e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero degli affari esteri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' istituito nell'ambito della Direzione generale degli affari politici del Ministero degli affari esteri, in quanto Autorita' nazionale, un ufficio di livello dirigenziale per l'attuazione della convenzione. Al predetto ufficio e' preposto un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.
Ai sensi dell'articolo 9 della legge e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero degli affari esteri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' altresi' istituito un comitato consultivo, presieduto dal capo dell'ufficio del Ministero degli affari esteri di cui al comma 1, e composto da un rappresentante designato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della difesa, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero, nonche' da tre rappresentanti delle associazioni di categoria interessate all'attuazione della convenzione, designate dalla Confindustria. Per ciascuno dei suddetti rappresentanti e' altresi' designato un supplente.
Il presidente puo' chiamare a partecipare alle riunioni del comitato altri Ministeri, anche su richiesta dei medesimi, per l'esame di affari che riguardino la loro competenza.
Il comitato di cui al comma 2 e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed e' convocato dal suo presidente almeno una volta al mese e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita'.
Art. 3
#Comma 1
Adempimenti di competenza del Ministero dell'interno
Comma 2
Il Ministero dell'interno assicura le misure di protezione dei nuclei ispettivi internazionali e dei loro accompagnatori nazionali in occasione delle ispezioni previamente segnalate dal Ministero degli affari esteri.
Art. 4
#Comma 1
Adempimenti di competenza del Ministero delle finanze
Comma 2
Il Ministero delle finanze, per quanto di competenza delle dogane, vigila sull'utilizzo delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.
Art. 5
#Comma 1
(( (Adempimenti di competenza del Ministero della difesa) 1. Gli adempimenti di competenza del Ministero della difesa sono definiti nel codice dell'ordinamento militare.))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione del presente articolo.
Art. 7
#Comma 1
Adempimenti del Ministero del commercio con l'estero
Comma 2
Il Ministero del commercio con l'estero rilascia le autorizzazioni previste dagli articoli 3, comma 2, e 4 della legge, secondo le modalita' e le procedure stabilite dagli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento.
Art. 8
#Comma 1
Autorizzazione all'esportazione e importazione dei composti chimici della tabella 1
Comma 2
Le autorizzazioni all'esportazione, all'importazione e ai trasferimenti verso e da Stati Parte alla convenzione, dei composti chimici compresi nella tabella 1 previste dall'articolo 3, comma 2, della legge sono rilasciate con le modalita' e secondo le procedure indicate ai successivi commi.
I richiedenti debbono specificare le finalita' dell'operazione, nell'ambito di quelle ammesse, fornendo idonea documentazione ovvero, in alternativa, presentando apposita dichiarazione sostitutiva sotto forma di autocertificazione e debbono assumere formale impegno a non riesportare i prodotti importati verso altro Stato non Parte ovvero produrre la prova di un corrispondente impegno del destinatario della esportazione.
Ai fini dell'esame della domanda di autorizzazione, sara' richiesto dal Ministero del commercio con l'estero, nel caso di importazione, il nullaosta dell'Autorita' nazionale sulla compatibilita' dell'operazione con il rispetto del tetto massimo di una tonnellata di composti chimici della tabella 1, come previsto nella parte VI, paragrafo 2, lettere c) e d), dell'annesso. Nel caso di esportazione tale compatibilita' dovra' risultare da un nullaosta dell'Autorita' nazionale del Paese di importazione, che il richiedente l'autorizzazione produrra' in copia a documentazione della domanda.
Le autorizzazioni avranno validita' massima di quattro mesi e non potranno produrre effetti che a partire dal quarantacinquesimo giorno del loro rilascio per consentire la notifica al Segretariato tecnico prevista dalla parte VI, paragrafo 5, dell'annesso con almeno trenta giorni di preavviso rispetto all'effettuazione dell'operazione.
Art. 9
#Comma 1
Autorizzazione all'esportazione dei composti chimici delle tabelle 2 e 3
Comma 2
Le autorizzazioni all'esportazione verso Paesi non Parte alla convenzione dei composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3, previste dall'articolo 4, comma 1, della legge sono rilasciate con le modalita' e secondo le procedure indicate ai successivi commi.
Le autorizzazioni hanno validita' massima di sei mesi.
Art. 10
#Comma 1
Autorizzazione per le attivita' sul territorio nazionale
Comma 2
Le domande di autorizzazione di cui al comma 1, ove incomplete o non corredate dalla prescritta documentazione, debbono essere integrate dal richiedente secondo le indicazioni dell'ufficio ricevente e sono da questo trasmesse entro 30 giorni dalla data della presentazione o del ricevimento della integrazione, al comitato consultivo che deve pronunciare il proprio parere entro 30 giorni, salvo quanto disposto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministero emana il provvedimento di accoglimento o di rigetto entro 30 giorni dalla data di scadenza del suddetto termine o, se precedente, da quella di ricevimento del parere.
Il comitato consultivo di cui all'articolo 5 della legge e' validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 11
#Comma 1
Modalita' per la presentazione delle domande
Comma 2
Le domande intese a ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa ovvero, se presentate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dal responsabile dell'ufficio competente.