DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 247/1997 - Regolamento recante modificazioni alla normativa sulla semplificazione delle autorizzazioni all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani.

Regolamento recante modificazioni alla normativa sulla semplificazione delle autorizzazioni all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani.

Numero 247 Anno 1997 GU 30.07.1997 Codice 097G0282

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-19;247

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Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Nel titolo del decreto le parole: "all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "in Paesi non aderenti all'Unione europea".


Art. 3

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Comma 1

Nell'articolo 1, comma 1, del decreto le parole: "di lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "o al trasferimento in Paesi non facenti parte dell'Unione europea di lavoratori italiani.".


Art. 4

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Comma 1

Nell'articolo 2, comma 1, primo e terzo periodo, del decreto, dopo le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale", sono aggiunte le seguenti: ", divisione competente della Direzione generale per l'impiego".


Art. 5

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Comma 1

Nell'articolo 4, comma 1, del decreto le parole: "ed economiche" sono soppresse.


Nell'articolo 4, comma 3, del decreto le parole: ", entro il termine di trenta giorni,", sono sostituite dalle seguenti: ", entro il termine di quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della copia dell'istanza di cui all'articolo 2 da parte del competente ufficio della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.".


Alla fine dell'articolo 4 del decreto e' inserito il seguente comma:
"3-bis. Ove nei dieci giorni successivi alla fine del periodo di quarantacinque giorni di cui al comma 3 non sia pervenuto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il prescritto parere del Ministero degli affari esteri, detto parere si ha come acquisito favorevole all'espatrio ed i termini istruttori, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, inizieranno a decorrere dall'ultimo dei quarantacinque giorni prima richiamati.".


Art. 6

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Comma 1

L'articolo 5 del decreto e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 ( Rilascio dell'autorizzazione). - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di settantacinque giorni dalla data del ricevimento della richiesta della societa', se presentata in Italia, e di novanta giorni, se presentata all'estero.
2. Ove si renda necessaria una modifica o un'integrazione della documentazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni, al richiedente, indicando le modifiche o le integrazioni. In tale caso, i termini di cui al comma 1 decorrono, una sola volta, dalla data di ricevimento, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, dell'istanza regolarizzata o completata.
3. Nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 3, i termini di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data del ricevimento del parere del Ministero degli affari esteri da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego.
4. Decorsi i termini di cui al comma 1, ovvero quelli di cui ai commi 2 e 3, l'autorizzazione si intende concessa.".