Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346, di seguito denominato "decreto", ed il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, di seguito denominata "legge", sono modificati secondo quanto disposto dai seguenti articoli.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Nel titolo del decreto le parole: "all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "in Paesi non aderenti all'Unione europea".
Art. 3
#Comma 1
Nell'articolo 1, comma 1, del decreto le parole: "di lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "o al trasferimento in Paesi non facenti parte dell'Unione europea di lavoratori italiani.".
Art. 4
#Comma 1
Nell'articolo 2, comma 1, primo e terzo periodo, del decreto, dopo le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale", sono aggiunte le seguenti: ", divisione competente della Direzione generale per l'impiego".
Art. 5
#Comma 1
Nell'articolo 4, comma 1, del decreto le parole: "ed economiche" sono soppresse.
Nell'articolo 4, comma 3, del decreto le parole: ", entro il termine di trenta giorni,", sono sostituite dalle seguenti: ", entro il termine di quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della copia dell'istanza di cui all'articolo 2 da parte del competente ufficio della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali.".
Alla fine dell'articolo 4 del decreto e' inserito il seguente comma:
"3-bis. Ove nei dieci giorni successivi alla fine del periodo di quarantacinque giorni di cui al comma 3 non sia pervenuto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il prescritto parere del Ministero degli affari esteri, detto parere si ha come acquisito favorevole all'espatrio ed i termini istruttori, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, inizieranno a decorrere dall'ultimo dei quarantacinque giorni prima richiamati.".
Art. 6
#Comma 1
L'articolo 5 del decreto e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 ( Rilascio dell'autorizzazione). - 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di settantacinque giorni dalla data del ricevimento della richiesta della societa', se presentata in Italia, e di novanta giorni, se presentata all'estero.
2. Ove si renda necessaria una modifica o un'integrazione della documentazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni, al richiedente, indicando le modifiche o le integrazioni. In tale caso, i termini di cui al comma 1 decorrono, una sola volta, dalla data di ricevimento, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, dell'istanza regolarizzata o completata.
3. Nella fattispecie di cui all'articolo 4, comma 3, i termini di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data del ricevimento del parere del Ministero degli affari esteri da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego.
4. Decorsi i termini di cui al comma 1, ovvero quelli di cui ai commi 2 e 3, l'autorizzazione si intende concessa.".