DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 167/1997 - Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

Numero 167 Anno 1997 GU 18.06.1997 Codice 097G0206

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 21 giugno 1997 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.