Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repupplica 13 febbraio 1967, n. 429, e' sostituito dal seguente: "Gli elementi di informazione di cui al primo comma sono limitati agli aspetti tecnici, quelli di cui al secondo comma sono riferiti anche alle qualita' fisiche, morali e di carattere, culturali ed intellettuali, professionali e militari del giudicando; qualora il militare dipenda da autorita' civile il riferimento alle qualita' militari e' omesso. Gli elementi di informazione non contengono qualifiche.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1