DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 119/1997 - Regolamento di esecuzione dell'articolo 1, comma 2, della legge 13 luglio 1995, n. 295, sull'indennita' di ristabilimento per i profughi.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 1, comma 2, della legge 13 luglio 1995, n. 295, sull'indennita' di ristabilimento per i profughi.

Numero 119 Anno 1997 GU 08.05.1997 Codice 097G0151

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-18;119

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

I cittadini italiani profughi da Paesi per i quali e' stato dichiarato lo stato di necessita' al rimpatrio a norma della legge 26 dicembre 1981, n. 763, ed in possesso della qualifica di profugo rilasciata dalla prefettura competente, che intendano ristabilirsi nel Paese di provenienza entro sei mesi dalla data di cessazione dello stato di necessita' al rimpatrio, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 1995, n. 295, debbono presentare la domanda per ottenere l'indennita' "una tantum" prevista dall'articolo 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, entro centoventi giorni dalla suddetta data.


Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la cessazione dello stato di necessita' al rimpatrio e' dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno, anche sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorita' diplomatiche accreditate nei predetti Paesi.


I soggetti di cui al comma 1 che si siano ristabiliti nel Paese di provenienza a loro cure e spese entro il termine di legge possono presentare la domanda dell'indennizzo fino a centoventi giorni successivi alla data del rientro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

La domanda, in carta semplice, e' presentata nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale emigrazione e affari sociali - Ufficio II - Reparto profughi, e nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, alla rappresentanza consolare competente personalmente o a mezzo lettera raccomandata. Ai fini del termine fa fede la data di presentazione agli uffici competenti o la data di spedizione della raccomandata.


Art. 3

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Comma 1

Il Ministero degli affari esteri, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, verificata la completezza e la regolarita' della stessa e della relativa documentazione, accertati lo stato di bisogno in Italia del richiedente, per il tramite della prefettura territorialmente competente, nonche' la possibilita' del riacquisto della residenza "in loco", accoglie la domanda e provvede al pagamento del biglietto di viaggio, ove il ristabilimento non abbia avuto ancora luogo.


L'erogazione dell'indennita' e' subordinata alla condizione della certificazione da parte dell'interessato della fissazione della residenza nello Stato di provenienza.


L'interessato e' tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo dell'indennizzo ricevuto, ove chieda volontariamente la cancellazione dall'AIRE e il trasferimento della residenza in Italia prima che sia trascorso un anno dal suo rientro nello Stato estero.