I cittadini italiani profughi da Paesi per i quali e' stato dichiarato lo stato di necessita' al rimpatrio a norma della legge 26 dicembre 1981, n. 763, ed in possesso della qualifica di profugo rilasciata dalla prefettura competente, che intendano ristabilirsi nel Paese di provenienza entro sei mesi dalla data di cessazione dello stato di necessita' al rimpatrio, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 1995, n. 295, debbono presentare la domanda per ottenere l'indennita' "una tantum" prevista dall'articolo 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, entro centoventi giorni dalla suddetta data.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la cessazione dello stato di necessita' al rimpatrio e' dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno, anche sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorita' diplomatiche accreditate nei predetti Paesi.
I soggetti di cui al comma 1 che si siano ristabiliti nel Paese di provenienza a loro cure e spese entro il termine di legge possono presentare la domanda dell'indennizzo fino a centoventi giorni successivi alla data del rientro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.