Per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), sono stipulati con i soggetti di cui all'articolo 3 appositi contratti, secondo le modalita' e le proce- dure previste dal presente articolo. Le proposte per la stipula dei contratti possono pervenire anche da associazioni imprenditoriali, enti di ricerca, enti pubblici economici ed amministrazioni pubbliche anche regionali.
La domanda di accesso al finanziamento di un soggetto ammissibile ai sensi dell'articolo 3, e' presentata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, che provvede alla relativa istruttoria, avvalendosi della collaborazione degli esperti nelle materie di specifico interesse scelti, di volta in volta, nell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994.
Sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2 nonche', per agevolazioni di importo superiore ad un miliardo di lire, del parere del Comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 7 della legge n. 46 del 1982, in merito alla qualita' del progetto e agli obiettivi da perseguire, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emana apposito decreto per l'intervento del fondo ricerca applicata, nella forma di un contributo forfettario, nella misura massima del 75% dei costi ammissibili del progetto per le tipologie di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e del 50% dei costi ammissibili del progetto per le tipologie di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1. Con tale decreto, con riferimento ad apposite direttive, si da' mandato all'istituto gestore del fondo di procedere alla stipula del contratto secondo gli schemi di convenzione tipo e sulla base dei capitolati tecnici definiti per gli interventi di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.
L'istituto gestore del fondo, previo esperimento degli accertamenti prescritti, provvede alla stipula del contratto entro novanta giorni dalla data del decreto di concessione del contributo, dandone comunicazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Nel caso in cui il contratto non venga stipulato nei termini previsti per inadempienza del soggetto affidatario, l'istituto gestore del fondo provvede a segnalarne al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni.
Per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), la singola piccola o media impresa o il consorzio di piccole e medie imprese presenta al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, apposita domanda del legale rappresentante, redatta secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Con tale domanda deve essere dichiarata, in particolare, la sussistenza dei requisiti dell'impresa richiedente per l'accesso alle agevolazioni, la conformita' del programma di trasferimento tecnologico e dei relativi costi alle iniziative ammissibili previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese. Sono ammissibili al contributo di cui al comma 7, le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda. La domanda dovra' essere corredata di una relazione di fattibilita' dell'intervento, nonche' della documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1.
Il Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, di seguito denominato Dipartimento, entro sessanta giorni dalla data della presentazione della domanda, svolge l'istruttoria volta ad accertare la coerenza della proposta con gli obiettivi generali dell'intervento e con le iniziative ammissibili stabilite con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 1, avvalendosi della collaborazione degli esperti, scelti, di volta in volta, nell'albo previsto dalla delibera CIPI del 28 dicembre 1993.
Sulla base degli esiti dell'istruttoria il Ministro, sentito il Comitato tecnico-scientifico, decreta, entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria stessa, l'ammissibilita' del progetto al finanziamento, definendone altresi' l'entita' del contributo, nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque per un importo non superiore a 400 milioni di lire. Di tale provvedimento viene data comunicazione all'impresa e all'istituto gestore del fondo per i successivi adempimenti.
L'impresa comunica al Dipartimento e all'istituto gestore del fondo l'inizio delle attivita' previste nel progetto di trasferimento. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di conclusione del progetto trasmette al Dipartimento e all'istituto gestore del fondo una relazione conclusiva sull'intervento realizzato, concernente sia gli aspetti tecnico- economici e scientifici, sia quelli amministrativo-contabili. Al Dipartimento dovranno, altresi', essere trasmesse le fatture emesse dai soggetti che hanno operato il trasferimento, con la relativa quietanza, ovvero con altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
Entro sessanta giorni dall'acquisizione della documentazione il Dipartimento, avvalendosi di esperti nelle materie di riferimento, effettua la valutazione e la verifica di cui all'articolo 6, ed accerta la regolarita' dell'esecuzione dell'intervento di trasferimento sotto il profilo tecnico-economico e scientifico.
Sulla base dell'esito positivo degli accertamenti svolti, ed entro trenta giorni dagli stessi l'istituto gestore del fondo, previo esperimento delle verifiche amministrativo-contabili, provvede ad erogare il contributo concesso.