DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento concernente l'iscrizione delle societa' nel registro dei revisori contabili.

Numero 23 Anno 1997 GU 17.02.1997 Codice 097G0053

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-01-21;23

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Definizione

Art. 2

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Comma 1

Contenuto della domanda di iscrizione

Comma 2

Alla domanda e' allegata copia autentica dell'atto costitutivo con le eventuali modificazioni.


La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.


Art. 3

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Comma 1

Presentazione della domanda

Comma 2

La domanda di cui all'articolo 2 e' presentata, con i documenti allegati, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la societa' ha la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile.


Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate nella data di spedizione.


Il procuratore della Repubblica accerta l'assenza delle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati al Ministero di grazia e giustizia.


Art. 4

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Comma 1

Iscrizione nel registro

Comma 2

All'esame delle domande delle societa' per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili provvede la commissione indicata nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517.


Su proposta della commissione e' emanato un decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni di iscrizione della societa' nel registro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.