Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Definizione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Contenuto della domanda di iscrizione
Comma 2
Alla domanda e' allegata copia autentica dell'atto costitutivo con le eventuali modificazioni.
La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art. 3
#Comma 1
Presentazione della domanda
Comma 2
La domanda di cui all'articolo 2 e' presentata, con i documenti allegati, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la societa' ha la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile.
Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate nella data di spedizione.
Il procuratore della Repubblica accerta l'assenza delle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati al Ministero di grazia e giustizia.
Art. 4
#Comma 1
Iscrizione nel registro
Comma 2
All'esame delle domande delle societa' per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili provvede la commissione indicata nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517.
Su proposta della commissione e' emanato un decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni di iscrizione della societa' nel registro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.