DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte.

Numero 685 Anno 1996 GU 14.01.1997 Codice 097G0013

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;685

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:03:48

Art. 1

#

Comma 1

L'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte, regolato dalla legge 15 gennaio 1922, n. 10, e dal regio decreto 10 novembre 1924, n. 2359, ha per fine di promuovere gli studi e le ricerche nel campo dell'archeologia e della storia dell'arte.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 3

#

Comma 1

Il presidente dell'Istituto e' nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo sceglie tra una rosa di nominativi designati dal consiglio direttivo, dura in carica dieci anni e puo' essere confermato.


Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede le adunanze del consiglio e da' esecuzione alle loro deliberazioni.


In caso di impedimento, il presidente e' sostituito, nelle sue funzioni, dal consigliere piu' anziano.


Art. 4

#

Comma 1

I membri del consiglio direttivo si rinnovano per la meta' ogni quinquennio. Alla scadenza del primo qinquennio la meta' dei membri da rinnovarsi e' determinata mediante sorteggio.


Alla scadenza degli altri quinquenni successivi la rinnovazione e' determinata dalla maggiore anzianita'.


Il consiglio direttivo e' convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga utile in relazione alle esigenze di funzionamento dell'Istituto e, comunque, almeno due volte l'anno.


Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.


Art. 6

#

Comma 1

L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


Il consiglio direttivo delibera, entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo per il successivo esercizio finanziario e, non oltre il mese di aprile, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto.


Il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo, corredati delle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero per i beni culturali e ambientali e, per conoscenza, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.


Art. 7

#

Comma 1

Il collegio dei revisori dei conti, provvede al riscontro degli atti della gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione le eventuali variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.


I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo: essi sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.


Art. 8

#

Comma 1

Le cariche di presidente e di membro del consiglio direttivo sono gratuite.


Art. 9

#

Comma 1

Pubblicazioni periodiche e monografiche sono curate dall'Istituto.


Art. 11

#