L'art. 24 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - 1. La distruzione dei biglietti logori o danneggiati, ritirati dalla circolazione, verificati e immessi in apposito locale di sicurezza, viene eseguita, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, alla presenza dei detentori delle relative chiavi nonche', eventualmente, di altri rappresentanti designati dal Ministero del tesoro e dall'Istituto di emissione; nella circostanza viene redatto apposito verbale.
2. Presso le unita' di cassa delle filiali della Banca d'Italia, dotate di idonea apparecchiatura, e' consentito procedere alla distruzione dei biglietti logori o danneggiati mediante adozione di processi automatici di selezione dei biglietti e contestuale distruzione degli esemplari non riutilizzabili.
3. Nei casi di cui al comma precedente la distruzione dei biglietti avviene sulla base di un analitico procedimento, determinato dalla Banca d'Italia, che prevede il tipo di apparecchiatura impiegata, le modalita', le caratteristiche, i vincoli, anche in tema di sicurezza, e i controlli. Il procedimento e' sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro.
4. Le filiali della Banca d'Italia inviano quotidianamente, e contestualmente alla chiusura delle operazioni di distruzione dei biglietti, all'ufficio di controllo del Tesoro presso la cassa speciale in Roma un resoconto giornaliero sull'attivita' svolta.
5. Sull'attivita' di distruzione dei biglietti l'ufficio di cui al comma precedente puo' richiedere dati e informazioni. Sullo svolgimento di tale attivita', possono essere altresi' disposti specifici accertamenti, periodici o straordinari, da parte del Ministero del tesoro. Nel corso delle ispezioni puo' essere richiesta l'esibizione di ogni atto o documento ritenuti necessari.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1