DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 533/1996 - Regolamento recante norme sulla costituzione di societa' miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali.

Regolamento recante norme sulla costituzione di societa' miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali.

Numero 533 Anno 1996 GU 21.10.1996 Codice 096G0554

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;533

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Soggetti

Comma 2

Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie connesse, necessarie al loro corretto svolgimento, la costituzione delle societa' di cui all'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ed all'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e' promossa da uno o piu' enti locali. Di tali societa' possono essere soci le regioni, altre amministrazioni pubbliche, anche statali, e societa' a partecipazione pubblica.


Il capitale delle societa' di cui al comma 1 e' stabilito in misura non inferiore a un miliardo di lire.


L'atto costitutivo e lo statuto riservano all'ente promotore una partecipazione non inferiore al quinto del capitale sociale. Nel caso di piu' enti promotori, tale clausola riguarda almeno uno di essi.


La partecipazione azionaria di maggioranza delle societa' di cui al comma 1, non inferiore al cinquantuno per cento, e' assunta da imprenditori individuali o da societa', singolarmente o raggruppati per lo scopo. Il socio privato di maggioranza e' scelto dall'ente o dagli enti promotori mediante una procedura concorsuale ristretta, assimilata all'appalto concorso di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con le specificazioni ed integrazioni disposte dagli articoli seguenti.


All'azionariato diffuso e' riservata una quota determinata del capitale sociale. I soci pubblici e il socio privato di maggioranza definiscono di comune accordo, dopo la costituzione della societa', la misura della predetta quota e le modalita' del suo collocamento.
Si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), e' il seguente: "1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite societa' per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprieta' maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato".
- Il testo dell'art. 4 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali), e' il seguente:
"Art. 4 (Societa' miste per i servizi pubblici). - 1. Al fine di favorire l'immediato avvio di operativita' delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la costituzione di societa' miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo art. 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria.
2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di societa' costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonche' delle aziende speciali e dei consorzi di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.
3. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'art. 23 della legge 8 giugno 1999, n. 142, entro il 30 settembre 1995. Entro i novanta giorni successivi, gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.
4. (Comma soppresso dalla legge di conversione 29 marzo 1995,
n. 95).
5. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono fondamentali i seguenti atti:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.
6. Al fine di favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori, i comuni e le province sono autorizzati a costituire societa' per azioni con la GEPI S.p.a., anche per la gestione di servizi pubblici locali.
7. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, i comuni e le province possono consentire, mediante appositi aumenti di capitale, l'ingresso della GEPI S.p.a. in societa' da essi partecipate.
8. In conformita' alle disposizioni che ne disciplinano l'attivita', le partecipazioni azionarie detenute dalla GEPI S.p.a. nelle societa' di cui al presente articolo, sono cedute entro il termine di cinque anni mediante gara pubblica.
9. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, puo' partecipare al capitale di societa' finanziarie o di servizi la cui attivita' sia prevalentemente volta al supporto di amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, e di imprese, in relazione ad iniziative ammissibili ai cofinanziamenti comunitari".


Art. 2

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Comma 1

Bando di selezione

Comma 2

Il bando di selezione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. In ogni caso, un estratto del bando e' pubblicato in almeno due quotidiani a larga diffusione nazionale e in due a diffusione locale.


Art. 3

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Comma 1

Inviti, presentazione delle offerte, valutazione

Comma 2

Per la scelta dei soggetti da invitare alla procedura ristretta l'ente o gli enti promotori si avvalgono di una commissione tecnico-amministrativa, composta da esperti nelle materie pertinenti all'oggetto sociale della costituenda societa'. Si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.


La lettera d'invito indica, in ordine decrescente d'importanza, gli elementi che dovranno essere indicati nell'offerta e che saranno valutati ai fini della scelta del contraente, con particolare riferimento ad un piano economico-finanziario, esteso all'intero arco temporale indicato nel bando, nel quale siano specificate, fra l'altro: le caratteristiche tecniche del servizio; le condizioni economiche che saranno praticate all'utenza, eventualmente anche sotto forma di tariffe differenziate per fasce; gli eventuali servizi accessori.


Alla lettera di invito deve essere allegato lo schema del contratto di societa' e dello statuto della costituenda societa'.


Con la lettera di invito e' richiesta agli offerenti la presentazione di un progetto tecnico concernente la gestione del servizio.


La commissione di cui al comma 1 forma la graduatoria degli offerenti sulla base degli elementi e dei criteri di cui al comma 2 e la comunica all'ente o agli enti promotori per la costituzione della societa' con il soggetto la cui offerta sia stata valutata migliore.


Art. 4

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Comma 1

Norme particolari

Comma 2

L'ingresso di altri enti locali nella societa' gia' costituita avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.


L'atto costitutivo prevede che la nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori, sia riservata all'ente o agli enti pubblici promotori.


L'atto costitutivo della societa' esclude, fino al 31 dicembre del quinto anno dalla data di costituzione della societa', atti di cessione di azioni, costituzioni di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato.


L'atto costitutivo prevede che, decorso il termine di cui al comma 3, il socio privato di maggioranza puo' effettuare atti di cessione delle azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della sua posizione di maggioranza, a condizione che l'ente o gli enti pubblici partecipanti esprimano il loro preventivo motivato gradimento. Nel caso di pluralita' degli enti, e' sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico. Sulla richiesta di gradimento, presentata dall'azionista privato per il tramite degli amministratori della societa', ciascun ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorsi sessanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso.


Art. 5

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Comma 1

Rapporti fra l'ente e la societa'

Comma 2

I rapporti tra l'ente o gli enti pubblici e i soci privati sono regolati, all'atto della costituzione della societa' o con apposite convenzioni, in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformita' dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale.


La convenzione attribuisce all'ente concedente gli opportuni strumenti per la verifica della economicita' della gestione e della qualita' dei servizi, anche in relazione alle esigenze dell'utenza.