DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 474/1996 - Regolamento concernente i requisiti ed il programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio.

Regolamento concernente i requisiti ed il programma di esame per il rilascio del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio.

Numero 474 Anno 1996 GU 14.09.1996 Codice 096G0498

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;474

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Testo vigente

Art. 3

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Comma 1

Commissione di esame

Comma 2

La commissione potra' essere integrata di volta in volta, in caso di particolari esigenze, da un funzionario del Ministero dei trasporti e della navigazione, in qualita' di esperto.


Art. 4

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Comma 1

Modello del certificato

Comma 2

E' approvato il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio che e' conforme all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

Rilascio del certificato

Comma 2

Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio verra' rilasciato dal compartimento di iscrizione del marittimo, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 1.


L'ufficio periferico presso il quale e' stato effettuato l'esame potra' rilasciare al marittimo interessato un certificato provvisorio di avvenuto superamento della prova di cui trattasi, sottoscritto dal presidente e dal segretario.


Art. 6

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Comma 1

Casi di necessita'

Comma 2

Qualora per particolari esigenze derivanti dallo sviluppo dei traffici marittimi e dalla sicurezza della navigazione, si rendesse necessaria una convocazione urgente della commissione di esame, il relativo onere di spesa sara' a carico del richiedente.


Art. 7

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Comma 1

Disposizione transitoria

Comma 2

Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio coloro che abbiano effettuato un periodo di navigazione non inferiore a tre anni prima del 1 ottobre 1988.


Art. 8

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Comma 1

Abrogazione di norme

Comma 2

Il decreto ministeriale 2 aprile 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1988, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.