DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 304/2001 - Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.

Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.

Numero 304 Anno 2001 GU 26.07.2001 Codice 001G0361

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-03;304

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita' motoristiche di autodromi, ((aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile,)) piste motoristiche di prova e per attivita' sportive, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:


Autodromo e Motodromo (di seguito denominato Autodromo): circuito permanente dotato di una o piu' piste con manto di rivestimento asfaltato, di infrastrutture ed installazioni, appositamente costruito per la preparazione e lo svolgimento di attivita' o manifestazioni motoristiche secondo le regolamentazioni stabilite dalla Federazione internazionale dell'automobile, dalla Commissione sportiva automobilistica italiana, dalla Federazione internazionale motociclistica e dalla Federazione motociclistica italiana;


Sedime dell'autodromo, piste motoristiche di prova e per attivita' sportive: zona costituita da una o piu' porzioni di territorio, usualmente cintata, all'interno della quale si trovano la pista, le infrastrutture pertinenti l'attivita' svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio.


Pista motoristica di prova e per attivita' sportive: circuito permanente con manto di rivestimento asfaltato o non, in cui si svolgono le attivita' o manifestazioni motoristiche sportive o di altro genere.


Manifestazioni di Formula Uno, Formula 3000 ed assimilabili: sono manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove e gare, che si svolgono in circuiti e percorsi chiusi. Dette manifestazioni e le caratteristiche di tali veicoli, comunque a scarico libero, sono periodicamente definite dalla Federazione Internazionale dell'Automobile.


Manifestazioni di Moto Gran Prix e assimilabili: sono manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove e gare in circuiti e percorsi chiusi. Dette manifestazioni e le caratteristiche di tali veicoli, fra cui le emissioni sonore, sono definite dalla Federazione internazionale motociclistica e dalla Federazione motociclistica italiana.


Art. 3

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Comma 1

L i m i t i

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attivita' sportive sono classificate sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggette al rispetto dei limiti determinati dai comuni con la classificazione in zone del proprio territorio sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1o dicembre 1997.


Agli autodromi, alle piste motoristiche di prova e per attivita' sportive, non si applica il disposto dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante valori limite differenziali di immissione.


Le attivita' o manifestazioni motoristiche sportive o di prova diverse da quelle di cui al comma 5, devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18,30, prevedendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30. I comuni interessati possono, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie.


Le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, le prove, i test tecnici e le altre manifestazioni motoristiche possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3, per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare, e per ulteriori sette giorni per gli autodromi nei quali lo svolgimento di prove tecniche per manifestazioni sportive di Formula 1 sia previsto dalle Federazioni internazionali.


Per l'anno 2001, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3, le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, per un periodo massimo di quarantacinque giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare, sempre che lo svolgimento nell'anno 2001 delle predette manifestazioni sia gia' previsto e definito alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Negli autodromi e piste di prova esistenti che non sono sede di gare di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili, possono essere consentite deroghe per lo svolgimento di prove tecniche per un limite massimo di sessanta giorni nell'anno solare. Per gli autodromi esistenti anche se sede delle predette gare, possono essere consentite deroghe illimitate purche' il gestore provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all'interno delle abitazioni a 45 dB (A) nel periodo diurno e 35 dB (A) nel periodo notturno.


Le deroghe di cui ai precedenti commi devono essere richieste dai gestori degli autodromi al comune territorialmente competente, il quale le concede sentiti i comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite di cui al comma 3. Le aree nelle quali e' previsto il superamento dei valori limiti ed i relativi comuni di appartenenza, sono indicate in una relazione tecnica allegata alla richiesta di deroga.


Art. 4

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Comma 1

Metodologie di misura

Comma 2

Le modalita' di misura e le relative strumentazioni sono indicate nel decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, recante tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico.


Art. 5

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Comma 1

Sistemi di monitoraggio

Comma 2

Al fine di verificare la rispondenza ai limiti di cui all'articolo 3 e per la valutazione della richiesta di concessione di deroga di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, i comuni interessati richiedono ai gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attivita' sportive, l'installazione di un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture, nelle aree indicate messe a disposizione dai medesimi comuni, sentito l'organo tecnico di controllo ambientale competente. I gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attivita' sportive sono obbligati ad ottemperare alla richiesta. La documentazione relativa deve essere conservata presso i gestori e resa disponibile per le funzioni di controllo da parte degli organi di vigilanza. I gestori degli autodromi trasmettono ai comuni ed alla regione interessati la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista, effettuati secondo quanto previsto, in materia di emissioni sonore, dai regolamenti sportivi nazionali ed internazionali.


Art. 6

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Comma 1

Controlli e sanzioni

Art. 7

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Comma 1

Norma transitoria

Comma 2

I comuni interessati, ferma restando l'immediata applicazione delle precedenti disposizioni, sono tenuti ad adeguare la propria disciplina regolamentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 8

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Comma 1

Norma di salvaguardia

Comma 2

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformita' dei rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.