DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante criteri e modalita' per la costituzionedi fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Numero 254 Anno 2001 GU 03.07.2001 Codice 001G0311

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Personalita' giuridica delle fondazioni e finalita'

Comma 2

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2 dello stesso articolo, le universita' statali, di seguito denominate enti di riferimento, al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, possono costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. Anche la Conferenza dei rettori delle universita' italiane puo', per le stesse finalita', promuovere la costituzione di dette fondazioni.


Le fondazioni hanno sede, di norma, nel territorio del comune ove e' istituita la sede principale degli enti di riferimento.


Il riconoscimento della personalita' giuridica e' concesso ai sensi dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.


Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fini di lucro ed operano esclusivamente nell'interesse degli enti di riferimento.


Gli enti di riferimento esercitano nei confronti della fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attivita' delle fondazioni con l'interesse degli enti medesimi.


Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalita' consentite dalla loro natura giuridica ed operano nel rispetto di principi di economicita' della gestione. Non e' ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attivita' previste dagli statuti sono utilizzati interamente per perseguire gli scopi della fondazione.


Art. 2

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Comma 1

Tipologie di attivita' attribuibili alle fondazioni

Comma 2

Le fondazioni agevolano la partecipazione alla propria attivita' di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.


Art. 3

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Comma 1

Statuto

Comma 2

Le fondazioni sono disciplinate da uno statuto che ne specifica i compiti e le strutture operative.


Lo statuto e' deliberato, unitamente all'atto costitutivo della fondazione, dagli enti di riferimento, previa acquisizione del parere del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il parere ministeriale e' allegato alla domanda di riconoscimento della personalita' giuridica di cui all'articolo 1, comma 3. La stessa procedura si applica alle modifiche dello statuto.


Art. 6

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Comma 1

Partecipazioni ed adesioni

Comma 2

Partecipano alla costituzione della fondazione, oltre agli enti di riferimento, gli enti e le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati individuati dagli enti di riferimento medesimi che abbiano accettato di contribuire, nella misura indicata nello statuto, al fondo di dotazione iniziale e al fondo di gestione della fondazione mediante contributi in denaro, in attivita' o in beni materiali e immateriali. Tali soggetti assumono la qualifica di "Fondatori".


Assumono la qualifica di "Partecipanti istituzionali" alla fondazione, previo gradimento della stessa e dell'ente di riferimento, enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che condividendo le finalita' della fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attivita' o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione della fondazione.


Assumono la qualifica di "Partecipanti" enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione.


Comma 3

Titolo II - Organi

Art. 7

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Comma 1

Organi

Comma 2

La durata degli organi delle fondazioni, nonche' le relative incompatibilita', sono stabilite dai rispettivi statuti.


Gli statuti possono prevedere un comitato scientifico, con i compiti di cui all'articolo 10.


Art. 8

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Comma 1

Presidente

Comma 2

Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione.
Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato scientifico ed esercita tutte le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il presidente della fondazione e' nominato dagli enti di riferimento.


Art. 9

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Comma 1

Consiglio di amministrazione

Comma 2

Il consiglio di amministrazione nomina un direttore generale, i cui compiti sono definiti dallo statuto.


Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76))


Comma 2

Titolo III - Disposizioni in materia di gestione e di controllo

Art. 12

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Comma 1

Rapporti tra le fondazioni e gli enti di riferimento

Comma 2

Gli enti di riferimento definiscono le linee guida dell'attivita' delle fondazioni per tutta la durata del consiglio di amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.


Gli enti di riferimento approvano, su proposta del consiglio di amministrazione, il piano pluriennale delle attivita' della fondazione, nonche' il "Piano di attivita' annuale" elaborato dal consiglio stesso. L'approvazione del piano pluriennale di attivita', deve comunque essere conforme alle linee guida determinate ai sensi del comma 1.


I rapporti tra gli enti di riferimento e le fondazioni, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle attivita' la cui tipologia e' stabilita dal presente regolamento, sono regolati dallo statuto e da specifiche convenzioni. I conferimenti di beni da parte degli enti di riferimento sono adottati con le modalita' stabilite nei rispettivi statuti.


Al termine di ogni biennio gli enti di riferimento, con le modalita' stabilite nei singoli statuti, verificano l'attuazione delle linee guida di attivita' e l'adempimento delle convenzioni di cui al comma 3. In caso di mancata o grave irregolarita' nell'attuazione delle linee guida di attivita' o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni gli enti di riferimento possono procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione dallo stesso designati.


Art. 13

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Comma 1

Scritture contabili e di bilancio

Comma 2

Le fondazioni devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.


Il bilancio di esercizio e' redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed e' approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le societa' per azioni.


Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa agli enti di riferimento.


Art. 14

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Comma 1

Personale

Comma 2

I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.


Comma 3

Titolo IV - Disposizioni finali

Art. 15

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Comma 1

Scioglimento e disposizioni finali

Comma 2

Le fondazioni sono sciolte e poste in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.


Per l'esecuzione della liquidazione gli enti di riferimento nominano uno o piu' liquidatori.


I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attivita' degli enti di riferimento secondo modalita' previste dagli statuti.


Gli enti di riferimento provvedono alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi.
Sentiti gli amministratori, promuovono l'annullamento, da parte dell'autorita' governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di fondazione e allo statuto, fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, nonche' a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.