Le disposizioni del presente regolamento si applicano al procedimento relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto e definizioni
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalita' assistenziali
Comma 2
Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attivita' di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attivita' istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attivita', che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneita' sanitaria, una denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia puo' essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
Alla denuncia e' allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
Se l'attivita' di somministrazione e' affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.
Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.
Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo e' obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonche' alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilita' per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
Art. 3
#Comma 1
Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalita' assistenziali
Comma 2
Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attivita' di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attivita' istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attivita', domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge. Detta domanda puo' essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
Alla domanda e' allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
Se l'attivita' di somministrazione e' affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.
Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalita' volte a garantire l'effettivita' del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa, nonche' lo svolgimento effettivo dell'attivita' istituzionale. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi che non rientrano nella deroga di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge.
La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.
Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato.
Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo e' obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilita' per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.
Art. 4
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
La denuncia di inizio di attivita' di cui all'articolo 2 e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge.
L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di inizio attivita' o di autorizzazione, nonche' ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.