DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 232/2001 - Regolamento concernente la concessione della libera pratica alle navi.

Regolamento concernente la concessione della libera pratica alle navi.

Numero 232 Anno 2001 GU 19.06.2001 Codice 001G0289

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-04;232

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Provenienze marittime da scali di Paesi facenti parte dell'Unione europea

Comma 2

All'approdo sul territorio nazionale non sono espletate formalita' sanitarie nei riguardi di navi, persone e merci provenienti da scali di Paesi facenti parte dell'Unione europea.


E' comunque fatta salva, nel caso in cui i Paesi di cui al comma 1 siano sottoposti ad ordinanza emessa dal Ministro della sanita' ovvero per altri giustificati motivi, la possibilita' di ogni controllo sulle navi, i viaggiatori e le merci in arrivo, per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco. A tale fine, onde consentire l'adozione delle misure sanitarie necessarie, e' fatto obbligo al Comandante della nave di comunicare ogni eventuale situazione di interesse sanitario in relazione allo stato di salute dei passeggeri e dell'equipaggio o al verificarsi di manifestazioni di malattia infettiva o sospetta tale ovvero a fatti aventi incidenza sulla tutela della salute pubblica.


L'autorizzazione sanitaria e' attestata da apposita dichiarazione da rilasciare al Comando della nave anche per il tramite del suo Agente raccomandatario marittimo. Detta dichiarazione deve riportare l'indicazione della data e dell'ora della concessione dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco.


Art. 2

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Comma 1

Provenienze marittime da scali di Paesi non facenti parte dell'Unione europea

Comma 2

Per le navi provenienti da scali di Paesi non aderenti all'Unione europa l'effettuazione delle operazioni di sbarco di passeggeri e merci e' consentita solo dopo la concessione della libera pratica.


La libera pratica puo' essere concessa previa visita sanitaria a bordo o, in alternativa, senza visita sanitaria a bordo ma previa acquisizione dal Comandante della nave delle notizie concernenti la situazione sanitaria di bordo, secondo le modalita' indicate all'articolo 3.


Le navi provenienti da scali di Paesi non facenti parte dell'Unione europea e sottoposti ad ordinanza emessa dal Ministro della sanita' sono comunque ammesse alla libera pratica soltanto previa visita sanitaria effettuata a bordo.


Art. 3

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Comma 1

Concessione della libera pratica alle navi senza visita sanitaria a bordo

Comma 2

E' consentita la concessione della libera pratica senza visita sanitaria a bordo a navi provenienti da scali di Paesi non facenti parte dell'Unione europea e non sottoposti ad ordinanza emessa dal Ministro della sanita'.


La libera pratica senza visita sanitaria a bordo e' concessa previa valutazione della richiesta scritta del Comando di bordo avanzata tramite telegramma, telefax o altri mezzi di trasmissione elettronica.


La richiesta di concessione della libera pratica deve essere inoltrata all'interno dell'arco di tempo compreso tra l'arrivo e le dodici ore antecedenti l'arrivo della nave e deve pervenire non meno di quattro ore prima dell'arrivo stesso.


Nel caso in cui il tempo di navigazione sia inferiore alle dodici ore, la richiesta di concessione della libera pratica avanzata dal Comando di bordo deve essere inoltrata subito dopo la partenza della nave e deve comunque pervenire non meno di novanta minuti prima dell'arrivo stesso.


I messaggi devono essere compilati, in chiaro, in lingua italiana, inglese o francese.


La libera pratica e' attestata da apposita dichiarazione da rilasciare al Comando della nave anche per il tramite dell'Agente raccomandatario marittimo.


E' fatto obbligo al Comandante della nave in navigazione di comunicare in ogni momento, anche dopo la concessione della libera pratica di cui al comma 1, ogni variazione della situazione sanitaria di bordo in relazione allo stato di salute dei passeggeri e dell'equipaggio o al verificarsi di manifestazioni di malattia infettiva o sospetta tale ovvero a fatti aventi incidenza sulla tutela della salute pubblica. In tal caso l'eventuale libera pratica concessa e' revocata e all'arrivo in porto la nave e' ammessa alla libera pratica soltanto dopo la visita sanitaria effettuata a bordo.


Art. 4

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Comma 1

Concessione della libera pratica alle navi con visita sanitaria a bordo

Comma 2

La libera pratica con visita sanitaria a bordo e' concessa alle navi di cui all'articolo 2, comma 3, ed all'articolo 3, comma 8. La libera pratica e' attestata da apposita dichiarazione da rilasciare al Comando della nave anche per il tramite dell'Agente raccomandatario marittimo. Detta dichiarazione deve riportare l'indicazione della data a dell'ora della concessione della libera pratica.


Fatte salve intercorrenti situazioni igienico-sanitarie di particolare gravita' o rilevanza epidemiologica sono consentiti la salita a bordo, ove necessario, del pilota del porto, l'attracco a banchina della nave e, previo consenso dell'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera rilasciante la libera pratica, la discesa a terra del pilota del porto, prima della visita sanitaria effettuata a bordo; prima della concessione della libera pratica non sono invece ammessi lo sbarco o la salita a bordo di altre persone e di merci e ogni altra operazione.


L'autorita' marittima vigila sull'isolamento della nave di cui al comma 2 richiedendo, se del caso, al Prefetto territorialmente competente l'intervento delle Forze di polizia.


Art. 5

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Comma 1

Uffici abilitati alla concessione della libera pratica e dell'autorizzazione sanitaria

Comma 2

Tutti gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della sanita' e tutte le loro relative articolazioni territoriali sono abilitati a concedere la libera pratica, nonche' ad esperire gli eventuali controlli sulle navi, i viaggiatori e le merci in arrivo da scali marittimi di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco.


Per facilitare il traffico marittimo e per consentire ogni economia di gestione, il rilascio della libera pratica senza visita sanitaria a bordo puo' essere, con apposito provvedimento, centralizzato a livello nazionale.


Art. 6

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Comma 1

Comunicazione dei provvedimenti adottati

Comma 2

Gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, informano tempestivamente le competenti Autorita' marittime e il Comando della nave, anche tramite l'Agente raccomandatario marittimo, dei provvedimenti adottati e comunque, ottenuta la libera pratica, il Comandante della nave e' da ritenersi autorizzato, per quanto riguarda il profilo sanitario, a dar corso alle operazioni di sbarco e imbarco di passeggeri e merci.


Art. 7

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Comma 1

T a r i f f e

Comma 2

1. Le spese inerenti alle operazioni per la concessione della libera pratica e fissate con decreto del Ministro della sanita' sono a carico della nave, che vi provvede anche per il tramite del suo Agente raccomandatario marittimo.
2. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento deve essere rimessa non oltre le ventiquattro ore successive all'arrivo della nave all'Ufficio di sanita' marittima, area e di frontiera.
3. Nessuna spesa e' a carico della nave per i controlli e per il conseguente rilascio dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2.


Art. 8

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Comma 1

Dichiarazione marittima di sanita'

Comma 2

Durante la visita sanitaria a bordo ovvero, nel caso di concessione della libera pratica senza visita sanitaria a bordo, durante la sosta in porto e comunque non oltre le ventiquattro ore dall'arrivo della nave, il Comando di bordo deve provvedere a far pervenire all'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera la dichiarazione marittima di sanita', prevista dall'articolo 90 della legge 9 febbraio 1982, n. 106.


Art. 9

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Comma 1

Acquisizione della documentazione

Comma 2

In caso di impossibilita' alla ricezione diretta da parte degli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera della documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, ed all'articolo 8, la stessa e' acquisita per il tramite dell'Agente raccomandatario marittimo del-l'Armatore della nave.


Art. 10

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Comma 1

Possibilita' di revoca di concessione della libera pratica senza visita sanitaria a bordo

Comma 2

La possibilita' della concessione della libera pratica via telegramma, telefax o altri mezzi di trasmissione elettronica, puo' essere sospesa a giudizio del Ministero della sanita' ove vengano a determinarsi particolari circostanze di natura sanitaria.


Art. 11

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Comma 1

Abrogazione di norme

Art. 12

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.