All'approdo sul territorio nazionale non sono espletate formalita' sanitarie nei riguardi di navi, persone e merci provenienti da scali di Paesi facenti parte dell'Unione europea.
E' comunque fatta salva, nel caso in cui i Paesi di cui al comma 1 siano sottoposti ad ordinanza emessa dal Ministro della sanita' ovvero per altri giustificati motivi, la possibilita' di ogni controllo sulle navi, i viaggiatori e le merci in arrivo, per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco. A tale fine, onde consentire l'adozione delle misure sanitarie necessarie, e' fatto obbligo al Comandante della nave di comunicare ogni eventuale situazione di interesse sanitario in relazione allo stato di salute dei passeggeri e dell'equipaggio o al verificarsi di manifestazioni di malattia infettiva o sospetta tale ovvero a fatti aventi incidenza sulla tutela della salute pubblica.
L'autorizzazione sanitaria e' attestata da apposita dichiarazione da rilasciare al Comando della nave anche per il tramite del suo Agente raccomandatario marittimo. Detta dichiarazione deve riportare l'indicazione della data e dell'ora della concessione dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco.