DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 220/2001 - Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

Numero 220 Anno 2001 GU 12.06.2001 Codice 001G0275

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220

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Testo vigente

Preambolo

Titolo I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI Capo I Norme generali per lo svolgimento dei concorsi

Art. 1

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Comma 1

Accesso dall'esterno

Comma 2

Le procedure concorsuali previste dal presente regolamento riguardano una percentuale non inferiore al 70% dei posti disponibili per ciascuna categoria nel suo complesso, al fine di garantire quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.


La copertura della restante percentuale non superiore, comunque, al 30% dei posti disponibili, sara' effettuata mediante le selezioni interne previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. E' esclusa ogni ulteriore riserva di posti a favore del personale interno. Nell'ipotesi di disponibilita' di un solo posto, lo stesso e' attribuito mediante la procedura concorsuale esterna. Nell'ipotesi di disponibilita' di due posti, uno e' attribuito mediante la procedura concorsuale esterna ed uno mediante la procedura selettiva di cui al presente comma. Nelle ulteriori ipotesi, qualora l'applicazione percentuale del 70% da' luogo a frazionamento, si applica l'arrotondamento all'unita' superiore se il risultato e' pari o superiore alla meta' dell'unita'.


Le procedure relative alle selezioni di cui al comma 2 sono individuate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere con atti regolamentari interni improntati ai criteri di imparzialita', trasparenza, tempestivita', economicita' e celerita' di espletamento, previsti dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in base ai principi stabiliti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, nonche' conformi ai criteri contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro ed ai principi stabiliti nel presente regolamento.


Art. 2

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Comma 1

Requisiti generali di ammissione

Comma 2

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.


I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera d)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, e' abrogata la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneita' fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui alla lettera b), comma 1 del presente articolo.


Art. 3

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Comma 1

Bando di concorso

Comma 2

L'assunzione in servizio e' disposta dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera nei limiti di cui all'art. 1, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende.


I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.


I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, numero che non puo' complessivamente superare il 30% dei posti messi a concorso e possono stabilire che la prova scritta consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. I bandi devono indicare le specifiche materie di esame riferite ai singoli profili.


I bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale.


I bandi di concorso devono prevedere l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua italiana, cosi' come stabilito nel Titolo III, con riferimento ai concorsi per i profili professionali di ciascuna categoria.


Al bando viene allegato uno schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso.


Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione.


Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.


Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.


Art. 4

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Comma 1

Domande di ammissione ai concorsi

Comma 2

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.


I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.


Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.


Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.


Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.


Nella domanda di ammissione al concorso l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a), del comma 1.


Art. 5

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Comma 1

Esclusione dai concorsi

Comma 2

L'esclusione dal concorso e' disposta, con provvedimento motivato, dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutivita' della relativa decisione.


Art. 6

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Comma 1

Nomina delle commissioni - Compensi

Comma 2

L'unita' sanitaria locale o l'azienda ospedaliera, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l'attivita' della stessa.


Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne in conformita' all'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.


Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono essere nominate, con le stesse modalita' di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o piu' sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, escluse la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, la determinazione delle prove di esame, dei criteri di valutazione delle stesse e la formulazione della graduatoria finale.


In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari piu' locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da tre funzionari amministrativi dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.


In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione o della sottocommissione.


Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione esaminatrice del concorso.


Il segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice.


Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.


Per la misura ed i criteri di attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni generali vigenti in materia.


Nelle commissioni giudicatrici disciplinate dal presente regolamento per ogni componente titolare va designato un componente supplente.


Al fine di consentire l'espletamento delle prove previste dall'articolo 3, comma 5, del presente regolamento, le commissioni giudicatrici, ove necessario, potranno essere integrate da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera.


Comma 3

Capo II - Procedure concorsuali

Art. 7

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Comma 1

Svolgimento delle prove

Comma 2

Il diario della prova scritta deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.


Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi ne' nei giorni di festivita' religiose ebraiche o valdesi.


Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.


In relazione al numero dei candidati la commissione puo' stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sara' dato al termine della effettuazione della prova pratica.


La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.


Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami.


Art. 8

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Comma 1

Concorso per titoli ed esami

Comma 2

Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri, per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove di esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.


Le prove d'esame si svolgono secondo le modalita' previste dagli specifici articoli del presente regolamento.


La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella prova scritta, pratica ed orale.


Art. 9

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Comma 1

Adempimenti preliminari

Comma 2

Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.


I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.


La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione, da formulare nei verbali, delle prove concorsuali ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove.


La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte. I quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte.


All'ora stabilita per ciascuna prova, prima dell'inizio di ciascuna di esse, il segretario della commissione, eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati attraverso un documento personale di identita'.


La durata delle singole prove e le modalita' di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle norme del presente decreto.


Art. 10

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Comma 1

Verbali relativi al concorso

Comma 2

Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.


La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione della prova scritta, alla effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati.


I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire e' quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.


Per l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 3, le sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria finale.


Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, puo' far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarita' nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.


Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.


Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilita' di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.


Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso sono rimessi ai competenti uffici dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera per le conseguenti determinazioni.


Art. 12

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Comma 1

Prova scritta: modalita' di espletamento

Comma 2

Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova.
I fogli contenenti i temi o i questionari, firmati dai componenti e dal segretario, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.


Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione fa procedere all'appello nominale dei candidati, e, previo accertamento della loro identita' personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrita' della chiusura dei pieghi contenenti le tracce dei temi o dei questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o il questionario da svolgere.


Durante lo svolgimento della prova scritta e' vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, per motivi attinenti alle modalita' di svolgimento del concorso.


A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell'unita' sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera e la firma di un membro della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullita' della prova.


Ai candidati sono consegnate, nel giorno della prova scritta, una busta grande ed una piccola dello stesso colore, contenente un cartoncino bianco.


Il candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.


Al termine della prova, tutte le buste contenenti l'elaborato vengono racchiuse in uno o piu' plichi che, sigillati, vengono siglati sui lembi di chiusura dai componenti presenti e dal segretario.


Sono esclusi dal concorso - previa decisione della commissione esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata motivatamente, seduta stante e verbalizzata - i candidati che risultino in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie afferenti le materie d'esame.


Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti del candidato o di tutti i candidati coinvolti.


E' consentita la consultazione di testi di legge non commentati e di dizionari.


Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il segretario: tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali del concorso.


Durante lo svolgimento della prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non puo' uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.


La commissione, ferme restanti le proprie competenze per gli adempimenti inerenti allo svolgimento della prova, puo' avvalersi del personale messo a disposizione dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera scelto tra i propri dipendenti.


Art. 13

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Comma 1

Adempimenti della commissione

Comma 2

I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all'esame degli elaborati.


Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi e' acclusa.


Tale numero e' riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.


Art. 14

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Comma 1

Valutazione delle prove d'esame

Comma 2

Il superamento della prova scritta e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.


Il superamento della prova pratica e della prova orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.


Il superamento della prova pratica e della prova orale nei concorsi per i quali sono previste solo dette due prove e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.


La valutazione e' effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3.


Art. 15

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Comma 1

Prova pratica: modalita' di svolgimento

Comma 2

L'ammissione alla prova pratica e' subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto dall'articolo precedente.


Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalita' ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalita' previste per la prova scritta per far procedere al sorteggio della prova oggetto di esame.


La commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova stessa.


La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.


Art. 16

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Comma 1

Prova orale

Comma 2

L'ammissione alla prova orale e' subordinata al conseguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto dal precedente articolo 14.


L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera commissione in sala aperta al pubblico.


Comma 3

Capo III - Graduatoria - Nomina - Decadenza

Art. 17

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Comma 1

Graduatoria

Comma 2

La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
2 La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera per i provvedimenti di cui all'articolo seguente.


Art. 18

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Comma 1

Conferimento dei posti

Comma 2

Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera riconosciuta la regolarita' degli atti del concorso, li approva.


La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.


Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.


Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.


La graduatoria di merito e' approvata con provvedimento del direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, ed e' immediatamente efficace.


La graduatoria del concorso e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.


La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. In tale seconda ipotesi la utilizzazione avviene nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, garantendo, a tal fine, la prevista percentuale di posti per gli idonei utilmente collocati nella graduatoria. E' vietata l'utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso.


Art. 19

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Comma 1

Adempimenti dei vincitori

Comma 2

I candidati dichiarati vincitori hanno facolta' di richiedere all'amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.


L'unita' sanitaria locale o l'azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sara' indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.


Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'unita' sanitaria locale o l'azienda ospedaliera comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.


Comma 3

Titolo II - NORME GENERALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Art. 20

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Comma 1

Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo

Comma 2

Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e' equiparato al servizio a tempo indeterminato.


I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibii al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.


Art. 21

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Comma 1

Valutazione servizi e titoli equiparabili

Comma 2

I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.


I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.


Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, e' valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.


Art. 22

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Comma 1

Servizio prestato all'estero

Comma 2

Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, e' valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.


Il servizio prestato presso organismi internazionali e' riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.


Comma 3

Titolo III - CONCORSI DI ASSUNZIONE Capo I Categoria A

Art. 23

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Comma 1

Assunzione per i profili professionali della categoria "A"

Comma 2

Per il personale appartenente ai profili professionali della categoria "A" per i quali e' richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, intendendosi attribuite al Direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera le competenze degli organi centrali dello Stato.


Comma 3

Capo II - Categoria B

Art. 24

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Comma 1

Assunzione per i profili professionali della categoria "B"

Comma 2

Per il personale appartenente ai profili professionali della categoria "B" e richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico unitamente, ove previsti, a specifici titoli, abilitazioni o attestati di qualifica. Per il personale appartenente al profilo professionale di coadiutore amministrativo e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente, ove previsti, ad attestati di qualifica.


L'assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, intendendosi attribuite al Direttore generale dell'Unita' sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera le competenze degli organi centrali dello Stato.


Comma 3

Capo III - Categoria B - livello economico super (Bs) Assunzione per i profili professionali della categoria "B" livello economico super (Bs)

Art. 28

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Comma 1

Commissioni esaminatrici

Comma 2

Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti a categoria non inferiore alla "B" - livello economico super di profilo corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario.


Dei due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.


La presidenza e' affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di puericultrice; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di operatore tecnico specializzato; di dirigente amministrativo per il profilo di coadiutore amministrativo esperto. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".


Art. 29

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Comma 1

Prove di esame

Comma 2

Le prove di esame per i profili della categoria Bs sono articolate in una prova pratica ed in una prova orale.


I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.


Comma 3

Capo IV - Categoria C

Art. 30

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Comma 1

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale infermieristico

Comma 2

Per il personale appartenente al profilo professionale di infermiere, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo e igienista dentale, il requisito specifico di ammissione ai concorso e' il diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.


Art. 31

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Comma 1

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale tecnico-sanitario

Comma 2

Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico e tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.


Per il personale appartenente al profilo professionale di odontotecnico ed ottico il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma abilitante alla specifica professione prevista dalla vigente legislazione.


Art. 32

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Comma 1

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale della riabilitazione

Comma 2

Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista e ortottista, di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale e educatore professionale, il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma universitario conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.


Per il personale appartenente al profilo professionale di massaggiatore non vedente il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.


Art. 33

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Comma 1

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale di vigilanza ed ispezione.

Comma 2

Per il personale appartenente al profilo professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma universitario conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.


Art. 34

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Comma 1

Concorso per titoli ed esami per la figura di operatore professionale sanitario del personale dell'assistenza sociale.

Comma 2

Per il personale appartenente al profilo professionale di operatore professionale assistente sociale il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma abilitante alla specifica professione previsto dalla vigente legislazione.


Art. 35

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Comma 1

Concorso per titoli ed esami per la figura di assistente tecnico e di programmatore (personale tecnico)

Comma 2

Per il personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado specifico in relazione alla professionalita' richiesta.


Per il personale appartenente al profilo professionale di programmatore il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di formazione in informatica legalmente riconosciuto.


Art. 36

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Comma 1

Concorso per titoli ed esami per la figura di assistente amministrativo (personale amministrativo)

Comma 2

Per il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo il requisito specifico di ammissione al concorso e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.


Art. 37

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Comma 1

Prove di esame

Comma 2

Le prove di esame per i profili della categoria "C" sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.


I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.


Art. 38

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Comma 1

Commissioni esaminatrici

Comma 2

Le commissioni esaminatrici nominate dal Direttore generale dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria "C" dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.


Dei due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comna 1, situati nel territorio della regione.


La presidenza e' affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di Dirigente sanitario per i profili del personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione e della vigilanza ed ispezioni; di dirigente per il personale dell'assistenza sociale, profilo operatore professionale assistente sociale; di dirigente del ruolo professionale per il personale tecnico, profilo di assistente tecnico e programmatore; di dirigente amministrativo per il personale amministrativo, profilo assistente amministrativo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".


Comma 3

Capo V - Categoria D Collaboratore professionale sanitario nei profili e nelle discipline corrispondenti a quelle previste nella categoria "C".

Art. 39

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Comma 1

Per il profilo dell'infermiere, l'esperienza professionale richiesta e' biennale in caso di possesso del diploma di abilitazione alle funzioni direttive.


Per il personale di cui ai commi precedenti la regione puo' disporre, disciplinandone le modalita', la durata e le materie, che le aziende sanitarie prevedano nei bandi di concorso l'obbligo per i vincitori di frequentare un corso di formazione su tecniche di organizzazione prima dell'immissione in servizio. Dalla frequenza al corso sono esonerati gli infermieri in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni direttive.


Art. 43

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Comma 1

Prove di esame

Comma 2

Le prove di esame per i profili della categona "D" sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.


I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.


Art. 44

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Comma 1

Commissioni esaminatrici

Comma 2

Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria "D" dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.


Dei due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.


La presidenza e' affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di collaboratore professionale sanitario; di dirigente per il profilo di collaboratore professionale assistente sociale; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di collaboratore tecnico professionale; di dirigente amministrativo per il profilo di collaboratore amministrativo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'Unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".


Comma 3

Capo VI - Categoria D - livello economico super (Ds) Assunzione per i profili professionali della categoria D - livello economico super (Ds)

Art. 49

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Comma 1

Prove di esame

Comma 2

Le prove di esame per i profili della categoria Ds sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.


I bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove prevedendo che la prova scritta possa consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica, che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e che la prova orale comprenda, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando di concorso.


Art. 50

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Comma 1

Commissioni esaminatrici

Comma 2

Le commissioni esaminatrici, nominate dal direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori di livello non inferiore a Ds, di profilo corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario.


Dei due operatori, uno e' scelto dal Direttole generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.


La presidenza e' affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di collaboratore professionale sanitario esperto; di dirigente per il profilo di collaboratore professionale assistente sociale esperto; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di collaboratore tecnico professionale esperto; di dirigente amministrativo per il profilo di collaboratore amministrativo professionale esperto. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".


Comma 3

Titolo IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51

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Comma 1

Iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali

Comma 2

L'iscrizione negli albi degli ordini e collegi professionali, prevista tra i requisiti specifici nei concorsi disciplinati nel presente regolamento, non e' richiesta ai fini della partecipazione ai concorsi per i dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalle aziende sanitarie che, in base all'ordinamento dell'ente di appartenenza, non possono risultare iscritti negli albi professionali. In tal caso e' richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa attivita' professionale.


Art. 52

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Comma 1

Campo di applicazione

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai concorsi relativi a categorie di personale di nuova istituzione. Le eventuali disposizioni di coordinamento sono emanate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilanclo e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni. Con la stessa procedura si provvede ai necessari adattamenti conseguenti a modifiche contrattuali.


Art. 53

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Comma 1

Regione Valle d'Aosta

Comma 2

L'ammissione ai concorsi di cui al presente regolamento, da espletarsi nelle strutture sanitarie ubicate nella regione Valle d'Aosta, e' subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese.


A tal fine, le commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto di lingua francese nominato dall'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera.


Art. 54

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Comma 1

Assunzioni obbligatorie

Art. 55

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Comma 1

Modalita' di espletamento dei concorsi in atto

Comma 2

I concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano iniziate le prove di esame o comunque prove preselettive sono portati a termine con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 nel rispetto delle riserve al personale interno sulla base delle previsioni dei bandi di concorso.


Art. 56

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Comma 1

Abrogazione