Nel presente regolamento si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati, secondo la definizione contenuta nell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
E' vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.
Ai fini del comma 2 per gruppo si intende una pluralita' di imprese commerciali, controllate da una societa' o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero all'interno della quale vi sia comunque la possibilita' di stabilire politiche comuni di prezzo.
La vendita sottocosto e' una modalita' di effettuazione delle vendite di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998. Essa deve essere comunicata al comune dove e' ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e puo' essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non puo' avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non puo' essere superiore a cinquanta.
Non puo' essere effettuata una vendita sottocosto se non e' decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.
Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, indipendentemente dalla effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni non consentite dal presente decreto.
Ai fini della individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonche' alle vendite disposte dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche.