Il presente regolamento disciplina il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalita' giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, in seguito denominati IRCCS.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Ambito di applicazione e definizioni
Art. 1
#Comma 1
Oggetto e ambito di applicazione
Comma 2
Comma 3
Capo II - Risorse finanziarie
Art. 3
#Comma 1
Fondo per la ricerca corrente e finalizzata
Comma 2
Le risorse previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, da destinare anche al finanziamento della ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS, sono costituite da una quota dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale stabilita dalla annuale legge finanziaria.
All'inizio di ciascun anno, a decorrere dal 1o gennaio 2001, una quota pari al 30 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' assegnata all'unita' previsionale di base 9.1.2.1. "Ricerca scientifica" dello stato di previsione del Ministero della sanita' per il finanziamento della ricerca corrente degli IRCCS. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita', la residua quota del predetto stanziamento dell'articolo 12, comma 2 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria il Ministro della sanita' propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la ripartizione definitiva del fondo per la ricerca corrente e finalizzata, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Comma 3
Capo III - Ricerca corrente
Art. 4
#Comma 1
Programmazione della ricerca corrente
Comma 2
Il Ministero della sanita', sentita la Commissione per la ricerca sanitaria, propone gli indirizzi per l'attivita' di ricerca corrente degli IRCCS, tenendo conto degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e della programmazione della ricerca scientifica.
Gli indirizzi di cui al comma 1 sono adottati con decreto dirigenziale entro il 30 giugno dell'anno precedente al triennio di programmazione.
Gli IRCCS, tenendo conto degli indirizzi di cui ai commi 1 e 2, entro il 30 settembre dell'anno precedente al triennio di programmazione, presentano al Ministero della sanita' un programma triennale di ricerca corrente, articolato per progetti, nell'ambito della propria attivita' istituzionale.
Art. 6
#Comma 1
Vigilanza sull'attivita' degli IRCCS
Comma 2
Gli IRCCS pubblici e privati, entro il 31 gennaio di ogni anno, presentano al Ministero della sanita' una appropriata relazione scientifica sull'attivita' di ricerca svolta nel precedente anno finanziario, insieme ad un dettagliato rendiconto contabile sulla loro gestione finanziaria.
Il Ministero della sanita', per le valutazioni di propria competenza, puo' condurre nel corso del triennio indagini e verifiche sull'attivita' scientifica e sulla gestione amministrativo-contabile degli IRCCS.
Agli stessi fini il Ministero della sanita' puo' chiedere ed acquisire, in qualsiasi momento, le informazioni e la documentazione che ritiene necessaria sull'attivita' di assistenza e di ricerca degli Istituti.
Nel caso in cui gli Istituti, pur diffidati, non provvedano ad inviare il rendiconto, il Ministero della sanita' sospende immediatamente l'erogazione dei finanziamenti.
Comma 3
Capo IV - Ricerca finalizzata
Art. 7
#Comma 1
Programmazione della ricerca finalizzata
Comma 2
Il Ministero della sanita', in attuazione degli obiettivi prioritari biomedici e sanitari fissati dal Piano sanitario nazionale, predispone, entro il 30 luglio di ciascun anno precedente a quello di erogazione dei finanziamenti, apposito schema di bando sul quale e' acquisito il parere della Commissione per la ricerca sanitaria. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla sua richiesta, decorsi i quali si intende favorevolmente espresso.
Il bando contiene gli indirizzi per la predisposizione dei progetti di ricerca finalizzata da parte degli IRCCS, indicando contestualmente gli specifici criteri, definiti anche in base ai parametri elaborati ed accettati dalla comunita' scientifica nazionale ed internazionale, cui si atterra' il Ministero per procedere alla loro valutazione, nonche' fissa le modalita' e le condizioni sia di svolgimento dei progetti di ricerca, sia di erogazione dei relativi finanziamenti. Il bando e' emanato con decreto dirigenziale entro il 30 ottobre di ciascun anno precedente a quello al quale i finanziamenti si riferiscono.
I progetti di ricerca degli IRCCS, contenenti gli elementi necessari per la loro valutazione, ivi compreso l'apposito Piano finanziario, sono presentati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Entro i sessanta giorni successivi, sono individuate le ricerche finalizzate finanziate ed i relativi importi assegnati a ciascun IRCCS con decreto dirigenziale, che e' comunicato ad ogni Istituto interessato in pari data.
Le somme assegnate sono erogate in rate anticipate e la data apposta sul mandato di pagamento della prima rata anticipata indica la data di inizio della ricerca.
Il Ministero della sanita' puo' condurre indagini e verifiche in relazione all'attuazione della ricerca finanziata ed alla corrispondenza della stessa ai fini dichiarati.
Art. 8
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
Alla scadenza di ogni anno gli IRCCS riferiscono mediante relazione sullo stato di attuazione dei progetti.
Alla data prevista per il termine della ricerca gli IRCCS trasmettono apposita relazione finale che da' conto dello svolgimento della ricerca stessa e dei risultati ottenuti, nonche' dettagliato rendiconto delle spese sostenute.
Nel caso in cui gli IRCCS, pur diffidati, non provvedano ad inviare, nel termine allo scopo concesso, la documentazione di cui ai commi 1 e 2, ovvero, nel caso in cui sia stata accertata la mancata od irregolare attuazione della ricerca finanziata, il Ministero della sanita', nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sospende immediatamente l'erogazione dei finanziamenti.
Comma 3