DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 147/2001 - Regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Numero 147 Anno 2001 GU 24.04.2001 Codice 001G0205

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;147

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Soppressione del Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato

Art. 3

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Comma 1

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

Comma 2

All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) Servizio dipartimentale per gli affari contabili: elabora il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento concorrendo, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, alla formulazione del quadro complessivo delle esigenze finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Ministro; predispone le azioni necessarie alla conseguente attivita' di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale; fornisce al centro di responsabilita' amministrativa il supporto per la gestione delle relative unita' previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in tema di intese istituzionali di programma; gestisce le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per i quali il Dipartimento e' individuato quale autorita' di pagamento; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli concernenti la contrattazione programmata; fornisce, ai competenti Servizi centrali che ne facciano richiesta, supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa l'emissione dei mandati.".


Art. 6

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Comma 1

Dotazioni organiche

Comma 2

A fronte dell'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale e' ridotta di due unita' la dotazione organica dei posti di livello dirigenziale non generalevacanti al 31 dicembre 2000 a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti, che, pertanto, non vengono sostituiti.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento. In particolare, con il predetto decreto ministeriale e' attribuita ad un ufficio di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro l'attivita' di indirizzo e coordinamento, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, concernente la materia indicata all'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento.


Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.