DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle societa' cooperative (n. 6, allegato 1, della legge n. 50/1999).

Numero 449 Anno 2000 GU 06.03.2001 Codice 001G0089

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-19;449

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto del regolamento

Comma 2

Il presente regolamento disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle societa' cooperative.


Art. 2

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Comma 1

Sostituzione del liquidatore ordinario delle societa' cooperative

Comma 2

La sostituzione del liquidatore per irregolarita' o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una societa' cooperativa, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile, e' effettuata con decreto dirigenziale delle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti. Copia del decreto e' inviata, entro dieci giorni dalla data della sua adozione, alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al nuovo liquidatore ordinario, al liquidatore sostituito, al tribunale fallimentare, alla camera di commercio, nonche' alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.


Se la nomina del liquidatore e' stata disposta dall'autorita' giudiziaria, la richiesta di sostituzione dei liquidatori al tribunale, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile, e' effettuata dalle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti. Contestualmente, copia della richiesta e' inviata alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


Al procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario di cui al presente regolamento si applicano le garanzie previste per i procedimenti sanzionatori dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 3

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Comma 1

Rilevazione di irregolarita' e ritardi

Comma 2

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, individua i raccordi con le procedure ispettive esistenti e gli specifici strumenti di controllo dell'attivita' del liquidatore in modo da garantire uniformita' nella rilevazione delle irregolarita' e dei ritardi di cui all'articolo 2.