DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 442 Anno 2000 GU 13.02.2001 Codice 001G0054

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-07;442

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO Capo I Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Ferme restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni ed alle province in materia di gestione del collocamento e di politiche attive del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nell'esercizio dei poteri generali di indirizzo, promozione e coordinamento e, allo scopo di garantire l'efficace attivazione sul territorio nazionale del Sistema informativo lavoro (S.I.L.) in conformita' all'articolo 11 del suddetto decreto legislativo n. 469 del 1997, le disposizioni del presente regolamento disciplinano le linee di carattere generale concernenti le procedure per l'impiego dei lavoratori e per il collocamento. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).


I criteri di organizzazione, le modalita', le specificazioni ed i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali, saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, con provvedimenti regionali che dovranno assicurarne, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 8, la piena attuazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Art. 3

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276 ))


Comma 2

Capo II - Servizi alle persone in cerca di lavoro

Art. 4

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Comma 1

Elenco anagrafico

Comma 2

((I cittadini italiani nonche' i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia)) aventi l'eta' stabilita dalla legge per essere ((ammessi)) al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perche' ((inoccupati, disoccupati ovvero occupati)) in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono ((inseriti)) in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza.
L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore nonche' i dati relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento.


L'elenco anagrafico e' integrato ed aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore e, d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle societa' di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.


L'elenco anagrafico dei lavoratori e' gestito con l'impiego di tecnologie informatiche ed e' organizzato con modalita' che assicurino omogeneita' a livello nazionale e consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L.


I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a domanda.


I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inseriti nell'elenco anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono l'inserimento in tale elenco per il periodo di validita' residua del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.


Art. 5

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Comma 1

Scheda professionale

Comma 2

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per le pari opportunita', nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le caratteristiche del modello di scheda professionale nella quale, oltre ai dati contenuti nell'elenco anagrafico, sono inserite le informazioni relative alle esperienze formative e professionali e alle disponibilita' del lavoratore.


La scheda professionale di cui al comma l, viene rilasciata dal competente servizio per l'impiego e contiene, altresi', i dati relativi alla certificazione delle competenze professionali in raccordo con le disposizioni in materia di formazione professionale.


Al fine di favorire l'accesso ai servizi per l'impiego le regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle linee strategiche definite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), possono prevedere il rilascio alle persone in cerca di lavoro di una carta elettronica personale contenente le chiavi d'accesso alle banche dati del S.I.L.


Comma 3

Capo III - Assunzione dei lavoratori

Art. 6

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Comma 1

Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti


Comma 2

Titolo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8

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Comma 1

Norme transitorie

Comma 2

In sede di prima attuazione i lavoratori risultanti iscritti nelle liste di collocamento ordinario (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), previste dalle norme previgenti, sono provvisoriamente inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 4. I provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, prevedono l'organizzazione dell'elenco anagrafico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4.


Fino all'emanazione delle disposizioni previste dall'articolo l, comma 2, del presente regolamento restano in vigore le graduatorie approvate ai sensi della disciplina previgente.