DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali.

Numero 414 Anno 2000 GU 18.01.2001 Codice 001G0017

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-13;414

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Film d'essai

Comma 2

La qualifica di film d'essai e' attribuita ai film italiani e stranieri di particolare valore artistico, culturale e tecnico o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscono alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di contenuti e tecniche di espressione non affermate in Italia.


Ai fini del comma 1, per opere filmiche espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, si intendono le opere filmiche dei Paesi che nella piu' recente rilevazione statistica della Societa' italiana degli autori ed editori, ovvero in altra rilevazione previamente stabilita con decreto del capo del Dipartimento dello spettacolo, si collocano oltre il quarto posto nella graduatoria dei Paesi dai quali i film in circolazione in Italia vengono importati.


Fuori dai casi di cui al comma 2, il produttore o il distributore che intende far conseguire al film la qualifica di "film d'essai", presenta a tal fine domanda all'atto della presentazione del film per il nulla-osta alla proiezione cinematografica pubblica.
La Commissione consultiva per il cinema esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla domanda, tenendo conto, ai fini delle proprie valutazioni, della eventuale premiazione del film in festival o manifestazioni competitive internazionali di particolare prestigio o della sua eventuale partecipazione, come film invitato, a festival o manifestazioni internazionali anche non competitive.


Ai fini dell'espressione del parere, i componenti della Commissione consultiva per il cinema possono procedere alla visione del film ovvero dichiarare a verbale di aver gia' visionato l'opera, anche privatamente.


Art. 2

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Comma 1

Condizioni di ammissibilita'

Comma 2

Il premio, previsto dall'articolo 45, primo comma, lettera c), della legge n. 1213, di seguito definito "il premio", puo' essere richiesto dall'esercente di sala cinematografica, qualificata sala d'essai o sala di comunita' ecclesiale.


La qualifica di sala d'essai o di sala della comunita' ecclesiale e' riconosciuta alle sale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, della legge n. 1213. A tal fine, il titolare presenta domanda di riconoscimento entro il 30 novembre dell'anno antecedente al biennio per il quale intende ottenere il premio di cui al comma 1, allegando una dichiarazione con la quale attesta, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, il possesso dei requisiti ed assume gli impegni indicati all'articolo 4, comma 10, della legge n. 1213. Il riconoscimento della qualifica consegue automaticamente alla presentazione della domanda ed ha efficacia sino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla sua adozione.


Art. 3

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Comma 1

Domande di premio

Comma 2

Alla domanda di premio per le sale delle comunita' ecclesiali e', altresi', allegato il visto dell'autorita' religiosa competente in campo nazionale di conformita' alle proprie indicazioni della programmazione indicata nell'elenco, di cui al comma 2, lettera b), n. 3, oppure la relativa autocertificazione dell'esercente.


Art. 4

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Comma 1

Procedimento

Comma 2

Il ricevimento della domanda di cui all'articolo 3 equivale ad avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Responsabile del procedimento, salva diversa comunicazione, e' il dirigente preposto all'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), presso il quale si puo' prendere visione degli atti del procedimento.


Entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda il capo del Dipartimento dello spettacolo provvede con proprio decreto in merito alle domande di premio, e ne da' comunicazione agli interessati, entro i successivi quindici giorni, indicando, in caso di concessione del premio, la ulteriore documentazione eventualmente necessaria per procedere alla liquidazione.


Art. 5

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Comma 1

Criteri di definizione del premio

Comma 2

Il valore del punto si ottiene dividendo la somma complessiva disponibile annualmente per i premi alle sale d'essai e alle sale delle comunita' ecclesiali, per il numero complessivo dei punti totalizzati dalle sale che concorrono all'assegnazione dei premi.
L'entita' del premio da assegnare a ciascuna sala e' determinata moltiplicando il numero dei punti conseguiti dalla sala stessa per il valore del punto.


Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, emanato entro il 30 novembre antecedente al primo anno del biennio al quale esso si applica, puo' essere modificata la misura dei punteggi di cui al comma 1.


Art. 6

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Qualora non siano rispettate le quote di programmazione nel biennio di cui all'articolo 4, comma 10, della legge n. 1213, il premio concesso deve essere restituito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data di effettiva corresponsione del premio fino al momento della sua restituzione.


Se la quota di cui al comma 1 non viene rispettata nel primo anno del biennio, per non piu' di trenta giornate di programmazione, ne e' consentito il recupero nel secondo anno.