Il pagamento dei canoni di abbonamento radiotelevisivo, relativi al servizio pubblico in concessione, della relativa tassa di concessione governativa, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' degli eventuali interessi, diritti e sanzioni, puo' essere effettuato, oltre che presso le agenzie postali, anche presso i concessionari del servizio di riscossione, le banche o i tabaccai titolari dei punti di raccolta del gioco del lotto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Pagamento dei canoni di abbonamento radiotelevisivo
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Collegamento con il ruolo abbonati
Comma 2
Il collegamento con il ruolo degli abbonati e l'invio dei dati dei versamenti vengono effettuati mediante utilizzo di una rete telematica collegata ad un adeguato sistema informatico.
I soggetti di cui all'articolo 1 e i gestori dei sistemi informatici possono utilizzare i dati informativi in loro possesso per i soli fini stabiliti dal presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 3
#Comma 1
Convenzione tipo e modalita' di trasmissione dei dati
Comma 2
Con decreto del Ministro delle finanze e' approvata la convenzione tipo cui aderiscono i soggetti incaricati per lo svolgimento delle attivita' di riscossione.
Con uno o piu' decreti dell'Amministrazione finanziaria sono definiti i flussi informativi, le modalita' di trasmissione dei dati e l'interconnessione con il ruolo utenti.