Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e' sostituito dal seguente:
"3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformita' ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonche' gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 giugno 2001, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualita' certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
Comma 2