DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 329/2000 - Regolamento recante modifiche all'Appendice X al titolo III ed all'articolo 241 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 e successive modificazioni) in materia di attrezz

Regolamento recante modifiche all'Appendice X al titolo III ed all'articolo 241 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 e successive modificazioni) in materia di attrezz

Numero 329 Anno 2000 GU 14.11.2000 Codice 000G0376

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-28;329

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

L'articolo 241, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"2. Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonche' quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.".