I trasferimenti di risorse finanziarie dello Stato a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa sono disposti, per ogni esercizio finanziario, mediante rate trimestrali da erogare entro i primi venti giorni dall'inizio di ogni trimestre.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modalita' di finanziamento dell'Associazione italiana della Croce rossa
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il comma 1-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490.